Italian Court dismisses tax agency appeal, ruling travel reimbursements for external clinics are non-taxable compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal ruling that travel reimbursements for external clinics are non-taxable compensation. The agency argued these payments were remuneration subject to IRPEF withholding, while the lower courts maintained their compensatory nature based on fixed parameters. The court upheld the lower courts' decision by distinguishing this scenario from standard business travel, confirming the reimbursements do not constitute taxable income.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 comma 5 DPR n. 917/1986; Art. 360 c.p.c.: Travel reimbursements for medical specialists performing activities outside their residence are non-taxable compensation rather than remuneration, precluding IRPEF withholding.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12968/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro STRAZZELLA CARLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VINCENZO VANNUCCI (VNNMZV67L06H769J) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MARCHE n. 1456/2021 depositata il 19/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Carlo Strazzella, medico specialista ambulatoriale residente in San Benedetto del Tronto, con istanza in data 17/09/2015 chiedeva il rimborso delle ritenute ai fini IRPEF operate dal sostituto d’imposta e trattenute sulle somme percepite per gli anni dal 2011 al 2014 a titolo di rimborso spese di viaggio, relative ad attività professionale svolta presso ambulatori esterni al proprio comune di residenza, deducendo che tali rimborsi costituivano emolumenti che non avevano natura retributiva ma risarcitoria e non integravano, pertanto, reddito imponibile.
2. Intervenuto il silenzio –rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, che lo accoglieva.
3. La Commissione tributaria regionale della Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando la decisione di primo grado. Riteneva la CTR che la modalità di liquidazione forfettaria dei rimborsi, ancorata a parametri oggettivi collegati agli spostamenti, non faceva venir meno la natura risarcitoria –e non reddituale – degli emolumenti, i quali non costituivano pertanto reddito imponibile.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il contribuente resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 T.u.i.r. e dell’art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000, attuativo dell’art. 48 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, stipulato in data 9 marzo 2000. Sostiene la ricorrente che, sulla base di una corretta applicazione delle norme suddette, la CTR avrebbe dovuto affermare che le somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali a titolo di rimborso spese di viaggio hanno natura retributiva e non risarcitoria e, per l’effetto, che sono assoggettabili a ritenuta IRPEF, con conseguente insussistenza del diritto della contribuente ad ottenere il rimborso delle ritenute.
2. Questa Corte ha, con pronunce anche recenti, ravvisato la natura non reddituale degli emolumenti in questione, ritenuti non costituenti pertanto reddito imponibile, affermando in casi analoghi che «In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro» (Cass. 6 maggio 2020, n. 8489; da ultimo v. Cass. n. 15731/2023).
3. Va peraltro rilevato che nel caso di specie, come in quelli decisi da questa Corte con le pronunce richiamate, si verte in tema di indennità di trasferta del medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, fattispecie differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro, come evidenziato dall’Amministrazione ricorrente, che richiama a tale proposito la Risoluzione n. 106/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, il dettato dell’art. 51, d.P.R. n. 917 del 1986 andrà letto in relazione ai principi immanenti in materia di indennità di trasferta che emergono dalla pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 27093/2017.
4. In conclusione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per assegnazione a pubblica udienza monotematica.
P.Q.M.
La Corte rinvia la