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Decreto — n. 21733/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to lack of party request.

Numero d'incarto Decreto — n. 21733/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinct because neither party requested a hearing to declare the lawsuit terminated. The tax authority argued that the regular conclusion of the dispute under the new law precluded any further proceedings, while the opposing party failed to file the necessary request for extinction declaration. The court ruled that without an explicit request by either side, the process automatically extinguished, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: The civil procedure extinguishes automatically if neither party requests a hearing for the declaration of extinction within the legal term.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax authority litigation lack of party request automatic extinction cost allocation rules civil procedure law declaration of termination procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elencodocumenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16009/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro COMUNE DI SABAUDIA, rappresentato e difeso dall'avvocato SCIRE' RAFFAELE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. DIST. LATINA n. 5742/18/2021 depositata il 14/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elencodocumenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Rom