Cassation court dismisses tax appeal because the company was legally extinguished before the tax notice was issued.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision without remittal because the taxpayer company had been legally extinguished prior to the notification of the tax assessment notice. The administrative authority argued the company was valid at the time of notification, but the court held that cancellation from the business register automatically terminates corporate capacity. Consequently, the tax authority could not validly pursue the company, rendering the entire proceeding inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495 cod. civ.; The cancellation of a capital company from the business register determines the extinction of the entity and the cessation of its procedural capacity, requiring the annulment of any judgment against the extinguished entity without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27448/2014R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 –ricorrente – contro CA’ SAGREDO s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 3 novembre 2014, in persona del legale rapp.te illo tempore Peter Paul Pohl, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. GABRIELLA DE MATTIA e dall’Avv.
CESARE IRES IRAP ACCERTAMENTO PLACANICA, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in ROMA, PIAZZALE CLODIO, N. 32 –controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1610/2014, depositata il 27 marzo 2014; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Francesco Cortesinella pubblica udienza del 27 giugno2023, ex art. 23, comma 8 - bis , del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198.
FATTI DI CAUSA 1. Ca’ Sagredo s.r.l. impugnò gli avvisi di accertamento che le erano stati notificati dall’amministrazione finanziaria il 29 dicembre 2010, con i quali venivano recupero a tassazione, per gli anni d’imposta 2004 e 2005, maggiori redditi derivanti dal rilievo di minusvalenze realizzate mediante operazioni elusive di dividend washing. La Commissione tributaria provinciale di Milano, riuniti i ricorsi, li accolse, dichiarando nulli degli avvisi perché emanati senza tener conto dei chiarimenti tempestivamente forniti dalla società all’Ufficio richiedente.
2. Il successivo appello, proposto dall’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, venne respinto. I giudici del gravame ricostruirono i termini fattuali della vicenda osservando che la società contribuente aveva inviato i chiarimenti richiesti nel termine di cui all’art. 37-bis, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e che, pertanto, gli atti impositivi non potevano essere emessi «prima della scadenza del predetto termine», in forza di quanto previsto dall’art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212, salvi i casi di particolare urgenza.
Ritennero, tuttavia, di escludere tale ultima evenienza in quanto: (a) per l’anno 2004, la verifica nei confronti della società si era conclusa il 21 giugno 2010 e i chiarimenti erano stati richiesti solo il 27 ottobre successivo, cosicché l’imminente decadenza dei termini non poteva essere imputata al contribuente; (b) l’avviso relativo al 2005 avrebbe potuto essere notificato sino al 31 dicembredel quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Secondo la C.T.R., pertanto, gli atti impositivi erano nulli per violazione del principio del contraddittorio, difettando una specifica ragione della mancata utilizzazione dei chiarimenti forniti dalla società contribuente prima della loro emissione.
3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo. Chiamata per la discussione all’adunanza camerale dell’11 novembre 2022, la controversia è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza attesa la rilevanza delle questioni da trattare, in relazione alsuo cospicuo valore. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000.
Secondo l’Agenzia ricorrente, la C.T.R. avrebbe errato nel richiamare la disposizione evocata, ove è stabilito il termine minimo che deve decorrere fra la conclusione della verifica fiscale e la notifica dell’atto impositivo; nel caso di specie si controverte, invece, circa il rispetto del diverso termine previsto dall’art. 37-bis, comma quarto, del d.P.R. n. 600/1973, che decorre fra l’invio al contribuente del questionario inerente alle potenziali condotte elusive accertate e la notifica dell’avviso di accertamento. In ogni caso, l’impostazione dei giudici d’appello sarebbe errata anche nel merito, poiché il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, era stato rispettato dall’Ufficio, essendo decorsi più di sessanta giorni fra l’invio del questionario e la notifica dell’avviso.
2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 della l. n. 212/2000 e 37-bis, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973. La ricorrente rileva, in punto di fatto, che nel caso di specie essa aveva ricevuto la risposta al questionario soltanto in data 11 gennaio 2011; osserva quindi, in diritto, che la risposta al questionario costituisce atto recettizio, sicché il termine dilatorio prescritto per l’emissione dell’atto impositivo fa riferimento alla ricezione, e non all’invio della risposta. Pertanto, il fatto che gli atti impositivi non avessero tenuto conto delle risposte era dipeso unicamente dalla scelta del mezzo di trasmissione adottata dalla società, e non poteva ridondare come ragione di nullità degli stessi.
3. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato denunzia violazioneo falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. La società contribuente ripropone la questione di nullità degli atti impositivi – ritenuta assorbita dai giudici d’appello – in quanto notificati presso la sua sede legale anteriore alla sua estinzione, quantunque essa fosse stata cancellata dal registro delle imprese cinque anni prima e perciò estinta.
4. In via preliminare, va rilevato che lasocietà contribuente risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese il 3 novembre 2004. Pertanto, l’avviso di accertamento fu notificato quando (il 29 dicembre 2010) la società era già estinta, e presso la sede della stessa; tant’è che l’impugnazione dell’atto impositivo ebbe luogo il 30 maggio 2011 ad opera di Peter Paul Pohl nella sua qualità di legale rappresentante illo tempore della società estinta, dopo il fallimento della procedura di accertamento con adesione. Questa Corte, al riguardo, ha da tempo affermato che «la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione» ( così, fra le altre, Cass. n. 23365/2019;
Cass. n. 33278/2018; Cass. n. 21188/2014). In considerazione di tale rilievo, di valore assorbente e perciò ostativo all’esame dei ricorsi, la sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio perché l’originaria domanda non poteva essere proposta. La decisione della controversia in base ad una questione rilevata d’ufficio costituisce giusta ragione di compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata p