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Sentenza — n. 21722/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court awarded litigation costs and rejected double contribution unification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21722/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request before the public hearing began. Although the appellant argued procedural violations regarding tax notice and motivation, the withdrawal was validly communicated to the opposing counsel, terminating the dispute. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs, explicitly rejecting the application of the double contribution unification fee.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A withdrawal from a cassation appeal is effective upon communication to the opposing party's counsel, terminating the dispute, while the double contribution unification fee applies only to rejected appeals and cannot be extended by analogy.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cassation procedure litigation costs double contribution unification tax appeal withdrawal communication to counsel cessation of dispute allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 306 cod. proc. civ.
Poiché, infatti,l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non richiede necessariamente l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali; l'art.
Art. 390 cod. proc. civ.
non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non richiede necessariamente l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali; l'art. 390, ultimo comma, cod.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 23 comma 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Francesco Cortesinella pubblica udienza del 27 giugno 2023, ex art. 23, comma 8-bis, del d.l.
Art. 8 comma 8 del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198
176, richiamato dall’art. 8, comma 8, del d.l.
art. 306 cod. proc. civ
Poiché, infatti,l'art. 306 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 34429/2019
Cass. n. 20953/2022
Cass. n. 4505/2001
Cass. 12/11/2015, n. 23175
Sez. U, n. 34429/2019
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11848/2014R.G. proposto da MARTINO MICHELA, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. PAOLA ARMELLIN, nonché, per procura speciale in calce alla memoria depositata il 6 giugno 2023, dall’Avv. DOMENICO CALDERONE, elettivamente domiciliata presso la prima inRoma, VIA RAFFAELE CAVERNI N. 6 –ricorrente – contro EQUITALIA NORD s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore Gian Paolo Zanoni, rappresentata e difesa, per procura in IMPUGNAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO calce al controricorso, dagli Avv.

MAURIZIO CIMETTI e GIUSEPPE PARENTE, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Sante Ricci in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, N. 161 –controricorrente– nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –intimata– e contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro protempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 144/34/2013, depositata il 21 ottobre 2013; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.

Francesco Cortesinella pubblica udienza del 27 giugno 2023, ex art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. FATTI DI CAUSA 1. Michela Martino impugnò, con distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, la cartella esattoriale n. 11020110021582274, notificatale due volte (l’8 aprile 2011 e il 25 ottobre 2011), che scaturiva dal recupero a tassazione di importi dichiarati e non versati per l’anno di imposta 2007, oltre all’iscrizione a ruolo di una sanzione.

Riuniti i ricorsi, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord (concessionario per la riscossione), la C.T.P. li rigettò.

2. La contribuente propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che respinse il gravame. I giudici regionali ritennero anzitutto valida la notifica della cartella, in quanto eseguita a mezzo posta con l’invio di plico raccomandato ed avviso di ricevimento sottoscritto dalla contribuente, a nulla rilevando il fatto che la cartella fosse stata notificata una seconda volta. Respinsero, inoltre, il motivo di gravame fondato sul difetto di motivazione della cartella, che risultava emessa su uno stampato approvato con apposito decreto ministeriale. Rilevarono, infine, che la pretesa impositiva era corretta, fondandosi sull’omesso versamento di una sola parte dell’IVA dovuta, oltreché sull’indicazione di un credito insussistente.

3. Michela Martino ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Equitalia Nord e l’Agenzia delle entrate hanno depositato controricorso. Fissata per la discussione in adunanza camerale, la controversia è stata rinviata in pubblica udienza in relazione alla peculiarità dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle controricorrenti in relazione alle relative modalità di notificazione. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la validità della notifica della cartella esattoriale; rileva, in tal senso, che ai sensi dell’art. 1 della l. 20 novembre 1982, n. 890, le notifiche a mezzo posta sono validamente perfezionate solo quando eseguite dall’ufficiale giudiziario, e che tale principio è destinato a trovare applicazione anche alla notificazione delle cartelle esattoriali, delle quali l’evocato art. 26 consente la notifica a mezzo posta nelle varie forme prescritte, ma mai direttamente da parte del concessionario per la riscossione, come accaduto nella specie; siffatta ultima possibilità, infatti, è stata riconosciuta dall’art. 14 della l. 890/1982 ai soli uffici finanziari in relazione alla notifica degli atti impositivi.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la C.T.R. non avrebbeesaminato la sua doglianza inerente all’omessa compilazione della relata di notifica.

3. Con il terzo motivo, denunziando la violazione «delle norme che impongono l’obbligatorietà della motivazione negli atti aventi natura impositiva», la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficientemente motivata la cartella oggetto di doglianza.

4. Il quarto motivo denunzia violazione «delle norme in materia di onere probatorio»; con esso, la contribuente critica la decisione dei giudici d’appello concernente la legittimità della pretesa erariale, in relazione alla contestata propria omessa dichiarazione di importi percetti.

5. Con il quinto motivo la ricorrente reitera, in relazione al tema di cui alla precedente censura, la doglianza concernente il mancato rispetto dell’obbligo di motivazione degli atti aventi natura impositiva.

6. Ancora, con il sesto motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 67 del d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la C.T.R. avrebbe erroneamente omesso di rilevare che la seconda notificazione della cartella impugnata, in tutto e per tutto uguale alla precedente, avrebbe reso necessario l’annullamento della precedente, con conseguente rinunzia agli atti del giudizio da lei instaurato per la sua impugnazione.

7. Infine, il settimo mezzo di impugnazione denunzia violazione degli artt. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla riunione dei procedimenti di impugnazione delle cartelle esattoriali, disposta dai giudici di secondo grado in assenza di domanda di parte.

8. Con la memoria depositata il 6 giugno 2023, la ricorrente ha dato atto di aver provveduto al versamento delle somme richieste dalla cartella esattoriale n. 11020110021582274, contestualmente dichiarando di voler rinunciare al ricorso. L’istanza, corredata dall’attestazione degli avvenuti pagamenti, è stata depositata al p.c.t. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (si veda, per tutte, Cass. Sez. U, n. 34429/2019), la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce i suoi effetti a prescindere dall'accettazione, che può rileva re solo ai fini delle spese(sul tema, con riferimento all’idoneità del deposito di rinuncia a mezzo p.c.t., v.

Cass. n. 20953/2022). Poiché, infatti,l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non richiede necessariamente l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali; l'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., poi, ne consente – in alternativa alla notifica alle parti costituite – la semplice comunicazione agli «avvocati» delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti.

9. Ciò posto, per consolidato orientamento di questa Corte la rinunzia alla domanda comporta il rilievo dell’intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. n. 4505/2001). Alla luce dei rilievi più sopra svolti e d elle richiamate circostanze processuali, appare opportuno compensare le spese di lite del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione