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Sentenza — n. 21684/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax refund appeal due to taxpayer's withdrawal of claim causing cessation of dispute.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21684/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject of the dispute ceased following the taxpayer's formal withdrawal of their tax refund claim. Although the tax agency argued procedural violations regarding double taxation treaties and evidence evaluation, the taxpayer explicitly renounced the action citing a practical document issued by the agency. Consequently, the court ruled that the withdrawal extinguished the interest in the litigation, leading to the dismissal of the appeal without a substantive ruling on the treaty arguments.

Regesto Legislator

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Art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Bulgaria; Art. 2697 cod. civ.: The withdrawal of a claim by the creditor constitutes a cessation of the subject of the dispute, rendering further litigation unnecessary.

Parole chiave

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cessation of dispute withdrawal of claim tax refund appeal double taxation treaty Italian Civil Procedure interest in litigation tax agency rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Bulgaria
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della Convenzione e dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
27 della Convenzione e dell’art. 2697 cod. civ., l’Agenzia ricorrente assume che la C.T.R.
Art. 360 num. 5 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, articolato con riferimento all’art. 360 num. 5 cod. proc. civ., la ricorrente osserva che, in ogni caso, i giudici d’appello non hanno tenuto in alcun conto le contestazioni da lei rivolte al valore probatorio del documento ritenuto decisivo ai fini della statuizione.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 306 cod. proc. civ.
Infatti – pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinunzia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l.
d.l. 29 dicembre 2022, n. 198
8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198.
art. 2697 cod. civ
27 della Convenzione e dell’art. 2697 cod. civ., l’Agenzia ricorrente assume che la C.T.R.
artt. 132 cod. proc. civ
Il terzo motivo, infine, deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
art. 306 cod. proc. civ
Infatti – pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinunzia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4505/2001
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4773/2019R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del direttore pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 –ricorrente – contro BARDELLI ACHILLE ANGELO, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. FRANCESCO SENALDI e dall’Avv. SABINA RAMPININI, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Maria Francesca Corradi in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA, N. 27 IRPEF RIMBORSO–controricorrente– avverso la sentenza della Commiss ione tributaria regionale dell’Abruzzo-sez. staccata di Pescara, n. 712/5/2018, depositata il 4 luglio 2018; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Alessandro Pepe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Francesco Cortesinella pubblica udienza del 27 giugno 2023, ex art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. FATTI DI CAUSA 1. Con istanza del 4 giugno 2013, Achille Angelo Bardelli chiese all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’importo trattenuto a titolo di Irpef sul reddito da pensioneper l’anno 2011, rilevando di aver trasferito la propria residenza in Bulgaria con contestuale iscrizione all’AIRE e perciò invocando l’applicazione dell’art. 16 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria il 21 settembre 1988, ratificata con l. 29 novembre 1990, n. 389 (d’innanzi:

“Convenzione”), a mente del quale i redditi da pensione devono essere tassati esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. Il successivo silenzio - rifiuto dell’Amministrazione fu impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che respinse il ricorso.

2. La sentenza di primo grado fu integralmente riformata a seguito dell’appello proposto dal Bardelli innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara.I giudici regionali ritennero di attribuire rilievo ad un documento, depositato dal contribuente in appello, che attestava la sussistenza delle condizioni per beneficiare della non applicazione delle ritenute sulla pensione italiana.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’intimato ha depositato controricorso e depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della Convenzione e dell’art. 2697 cod. civ., l’Agenzia ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe attribuito rilievo alla mera residenza fiscale del contribuente, senza svolgere i doverosi accertamenti sull’effettiva sussistenza di una doppia imposizione.

2. Con il secondo motivo, articolato con riferimento all’art. 360 num. 5 cod. proc. civ., la ricorrente osserva che, in ogni caso, i giudici d’appello non hanno tenuto in alcun conto le contestazioni da lei rivolte al valore probatorio del documento ritenuto decisivo ai fini della statuizione.

3. Il terzo motivo, infine, deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per carenza assoluta di motivazione in ordine all’applicabilità dell’art. 16 della Convenzione.

4. Va preliminarmente rilevato che, con memoria depositata il 16 giugno 2023, il contribuente ha dichiarato di rinunciare alla propria originaria domanda di rimborso, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale memoria, ritualmente depositata al p.c.t., è significativa del venir meno dell’interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. Infatti – pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinunzia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione – l’effetto processuale che deriva dal la rinuncia al l’azione espressamente formulata dall’affermato creditoreè significativa della sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, e quindi di uno dei presupposti processuali; né, a tal fine, può ritenersi necessaria l'accettazione della controparte, stante l’intervenuta comunicazione della rinunzia a mezzo p.c.t.

Questa Corte, del resto, ha da tempo affermato che la rinunzia alla domanda, anche tacita, comporta il rilievo dell’intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. n. 4505/2001). La rinuncia, peraltro, è stata espressamente motivata dal contribuente come conseguente all’emissione di un documento di prassi da parte della stessa Agenzia.

5. Può essere dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere. Appare opportuno compensare le spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all’azione