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Ordinanza Interlocutoria — n. 21680/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings due to taxpayer's request for simplified dispute resolution procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21680/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax litigation and remanded the case to a new docket after October 10, 2023. The taxpayer submitted a memorandum expressing an intention to utilize the simplified procedure for resolving tax disputes established by Law 197/2022. Consequently, the court halted the trial to allow the parties to pursue this alternative, expedited resolution mechanism before the original proceedings could continue.

Regesto Legislator

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Law 197/2022; Law 240/2012: When a taxpayer expresses an intention to utilize the simplified procedure for resolving tax disputes, the court must suspend the main proceedings and remand the case to a new docket after the specified date.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax litigation suspension Law 197/2022 remand to new docket taxpayer procedural choice rinuncia al dibattimento orale obbligo di testimoniare testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Law 197/2022
Law 240/2012
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 597/2017R.G. proposto da: Fosaluzza Giovanni Figli s.s., con sde in strada vicinale Molinetto, n. 17, Breda di Piave (TV), in persona del legale rappresentante sig. Fossaluzza Gianni, anche in proprio, nonché da Fossaluzza Martina, in proprio e quale socia, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Amato e prof. Giuseppe Marini, nel domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, alla via di Villa Sacchetti, n. 9; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – SOSPENSIONE 11– 597 - 201 7 – 2 8 / 0 4 /20 2 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria Reg i onale per il Veneto, n.906/02/16pronunciata il 04 luglio 2016, depositata il 1 2 luglio 2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani ; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneralePaola Filippi che ha chiesto il rigetto dei motivi settimo e ottavo, l’inammissibilità degli altri; Rilevato che non è stata chiestadiscussione dalle parti.

CONSIDERATO In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria con cui rappresenta l’intenzione di valersi della procedura di definizione agevolata delle liti tributarie di cui alla l. n. 197/2022. PQM La Corte sospende il giudizio e rinvia a nuovo ruolo, dopo il 10 ottobre 2023 Così de