Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21669/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax court case extinguished by simplified procedure under Law 130/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21669/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal because the underlying proceedings were extinguished by the simplified procedure established in Law 130/2022. The taxpayer had submitted a request for simplified resolution, which the tax office processed and deemed regular without issuing a formal denial. Consequently, the procedural timeline for extinction was met, rendering the cassation appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 Law 130/2022; Art. 13 DPR 115/2002: When a simplified procedure request is processed without a formal denial within the statutory period, the process is automatically extinguished, precluding further appeals and exempting the appellant from the unified contribution payment obligation.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified procedure tax litigation extinction Law 130/2022 cassation inadmissibility unified contribution waiver tax appeal dismissal procedural timeline regimi di franchigia dai dazi all'importazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 Law 130/2022
con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n.
Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; -la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 5 Legge n. 130/2022
con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 30/09/2015, n. 1956
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 2328 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Cesare Del Fattore rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Del Prete giusta procura speciale su foglio allegato al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Emilia Rosa Faraglia in Roma, Viale Mazzini n. 123; -controricorrente- Oggetto:Tributi iva -operazioni non imponibili -spese di trasportoconnesse con l’importazione di beni 2 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 636/05/2021, depositata in data 8 giugno 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Cesare Del Fattore avverso la sentenza n. 304/01/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, titolare di ditta individuale esercente attività di autotrasporto di merci, avverso avviso di pagamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato per il 2009, l’Iva in relazione a fatture emesse da quest’ultimo in regime di esenzione ex artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 633/72 per prestazioni di trasporto di merci su strada importate in Italia dalla Repubblica di San Marino (RSM) qualificate dall’Ufficio come operazioni imponibili, non trovando applicazione l’art. 69 del d.P.R. n. 633/72 per la materiale impossibilità, in assenza della Dogana nella linea di confine tra i due Stati, di effettuare lo sdoganamento delle merci; -la CTR ha osservato che, ai fini della prova della inclusione del corrispettivo della prestazione accessoria (trasporto) nella base imponibile della prestazione principale (vendita merci), rilevava l’inserimento della dicitura “franco destino“ (che significava che il trasporto era stato già pagato dal venditore) riportata sulle fatture emesse dal contribuente -vettore per il trasporto su strada della merce importata dalla RSM; in particolare, per ritenere tale dicitura falsa occorreva la dimostrazione, nella specie non fornita, di un accordo simulatorio tra committente, corriere e acquirente; peraltro, i dubbi sulla fondatezza dell’intento fraudatorio provenivano dalla mancanza di convenienza di tale operazione per il trasportatore che avrebbe rischiato di non vedersi riconoscere il proprio compenso e per l’acquirente italiano che avrebbe potuto soltanto abbattere leggermente il prezzo di vendita dei prodotti risparmiando l’Iva sul trasporto senza poi potere dedurre la parte imponibile del costo del trasporto stesso, seppure decurtato dell’Iva; dagli elementi di fatto emergenti dagli atti di causa non vi era un principio di prova di eventuali pagamenti sottobanco dei compensi del corriere da parte dei vari acquirenti italiani; vi era, invece, un preciso elemento di prova documentale in favore della tesi che il compenso del corriere fosse stato effettivamente pagato dal venditore sanmarinese rappresentato dalla dicitura “franco destino” apposta sulle fatture di vendita; -il contribuente ha resistito con controricorso; -il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022;

CONSIDERATO CHE -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, e 2727 e 2729, comma 1, c.c., in combinato con gli artt. 9, comma 1, n. 2 e 69, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, 7, comma 1, lett.

c) del medesimo decreto, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la mera dicitura “franco destino” nelle fatture di trasporto emesse dal contribuente-vettore delle merci importate dalla Repubblica di San Marino fosse sufficiente a dimostrare l’inclusione dei corrispondenti costi nella base imponibile, ai fini Iva, delle merci trasportate, in tal modo ribaltando in capo all’Amministrazione l’onere di provare la natura fittizia della rappresentazione cartolare; in particolare, ad avviso della ricorrente, l’onere di provare i presupposti applicativi del regime di esenzione Iva, ex artt. 9, comma 1, n. 2 e 69, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, per le prestazioni di trasporto - nella tratta eseguita in territorio nazionale - delle merci provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea (come la RSM), doveva ricadere sul contribuente-vettore senza che lo stesso potesse ritenersi assolto in base alla mera inclusione della formula “franco destino” nelle fatture di trasporto, potendo tale onere essere soddisfatto attraverso la produzione di documenti presentati al destinatario come ad es. fatture di accompagnamento e documenti di trasporto DDT, recanti, a loro volta, la clausola “franco destino” o altra equivalente, analiticamente riferiti a ciascuna singola operazione di trasporto merce, e non già attraverso la produzione di alcuni DDT o alcune fatture di vendita cui il contribuente aveva fatto riferimento nelle proprie controdeduzioni in appello; - il contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. con istanza di estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 Legge n. 130/2022 rappresentando:

1) di avere presentato domanda di definizione agevolata del suddetto giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art.5 cit. contestualmente provvedendo al pagamento dell’importo dovuto;2) che l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro –Urbino Ufficio Legale, con e.mail del 3 aprile 2023, aveva comunicato che: -“l’Ufficio aveva “lavorato” le tre domande di definizione delle liti (ex art. 5 L.130/2022) riguardanti il sig. Del Fattore Cesare, dandogli l’esito “regolare”; “essendo decorso il termine previsto per la notifica del diniego, senza che questo fosse stato notificato, la domanda doveva implicitamente considerarsi regolare”;

“L’ufficio aveva inviato l’elenco delle cause definite alla DR Marche, che le aveva trasmesse all’Avvocatura di Stato”(cfr. e.mail Agenzia delle Entrate 3.4.2023, che si produce in copia); -l’art. 5, comma 7, legge citata, recita che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

I commi 11 e 12 dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022, prevedono, poi, che: «11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giornii con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

12. In mancanza diistanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; -invero, il fatto che l’atto impositivo oggetto di impugnazione sia contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4 del d.l. n. 13 del 2013 espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; -che, pertanto, il processo va estinto; -ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; -la declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.30/09/2015, n. 1956