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Ordinanza Interlocutoria — n. 21659/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court regarding tax debt settlement and procedural admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21659/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the lower court to determine if the tax debt was fully settled via the 'rottamazione bis' scheme. The taxpayer argued the tax assessment was inadmissible due to improper notification, while the municipality contested this claim. The court found the admissibility arguments insufficient to dismiss the case outright but noted the taxpayer's recent admission to a debt settlement plan, requiring the lower court to verify the completion of this agreement.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 145 c.p.c.: The Court of Cassation remits a case when the lower court fails to adequately address procedural objections regarding tax assessment notifications or when a taxpayer's subsequent admission to a debt settlement plan requires judicial verification of its completion before dismissing the original claim.

Parole chiave

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tax assessment admissibility improper notification debt settlement plan rottamazione bis Cassation remittal procedural defect tax liability procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 145 c.p.c.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c.”, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 3 d.l. n. 119/2018
546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 6, comma 3 d.l. n. 193/2016
rottamazione bis - , ex art. 6, comma 3, d.l.
art. 145 c.p
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c.”, in relazione all’art.
art. 145 cod. proc. civ
civ., per aver la CTR ritenuto che la notifica della cartella esattoriale fosse avvenuta ritualmente in data 14.1.2011, nonostante il consegnatario non rientrasse in alcuna delle categorie di soggetti tassativamente indicate nel primo comma dell’art. 145 cod. proc. civ.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 662 3 / 20 15 propost i da: GFC s.a.s. di Elisabetta Capozzi C.(P.IVA: 03219201211 ) , in persona del socio accomandatario, amministratore unico Elisabetta Capozzi, con sede in Grumo Nevano (NA) al Corso Garibaldin. 77, rappresentata e difesa , in forza di procura in calceal ricorso, dall'Avv. Francesco Tramontano (C.F.: TRMFNC70R01F839T) del Foro di Napoli ed elett ivamen te domicilia ta in Roma, alla Via Giorgio Baglivi n. 3 ( indirizzo PEC: francescotramontano@avvocatinapoli.legalmail.it; numero fax : 0689280701; -ricorrente - contro COMUNE DI ARZANO (C.F.: 80029290634), in persona del Commissario Straordinario p.t, dott.ssa Maria Santorufo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricors o ed in virtù di determina Estratto di ruolo – Prodromica cartella esattoriale – Istanza di definizione agevolata dirigenziale in data 23.3.2015, n. 342, dall'Avv.

Cosimo Calabrese (C.F.: CLBCSM59D18H579J), presso il quale elettivamente domicilia in Roma,alla Via Po n. 24 (Avv. Paolo Ceci), e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica cosimo.calabrese@avvocatirossano.legalmail.it e via fax al n. 081.247.12.31; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 7038/15/2014 emessa d a l la CTR Campania in data 16/07/2014e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta; Rilevato che 1. La GFG s.a.s. di Capozzi C. impugnava l’estratto di ruolo e la prodromica cartella esattoriale, asseritamente mai notificatale, concernenti l’iscrizione a ruolo da parte del Comune di Arzano dell’Ici relativa agli anni 2005 e 2006.

2. La CTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che dal contenuto dello stesso risultava assolutamente incerto l’atto che la contribuente intendeva impugnare e che Equitalia aveva dimostrato di aver notificato la cartella di pagamento in data 14.1.2022, laddove la ricorrente non aveva eccepito alcunchè in merito alla ritualità della notifica, sicchè il ricorso risultava proposto tardivamente.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che, oltre alle motivazioni già addotte dai giudici di primo grado, non era ammissibile, secondo la consolidata giurisprudenza, il ricorso avverso il ruolo e, a maggior ragione, l’estratto di ruolo e che la cartella in oggetto era stata regolarmente notificata alla ricorrente attraverso la consegna in data 14.1.2011 a persona qualificatasi quale cognato della Capozzi e non era mai stata impugnata.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la GFG s.a.s. di Capozzi C. sulla base di quattro motivi. Il Comune di Arzano ha resistito con controricorso.Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’estratto di ruolo non fosse impugnabile.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essersi la CTR limitata a condividere la decisione del giudice di primo grado senza esplicitare le ragioni di tale condivisione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c.”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la notifica della cartella esattoriale fosse avvenuta ritualmente in data 14.1.2011, nonostante il consegnatario non rientrasse in alcuna delle categorie di soggetti tassativamente indicate nel primo comma dell’art. 145 cod. proc. civ. e, comunque, l’ufficiale notificatore non avesse dato conto delle vane ricerche effettuate per individuare il destinatario o i soggetti contemplati nel secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per nonaver la CTR considerato che gli importi effettivamente dovuti erano stati pagati relativamente all’anno di imposta 2006.

5. La contribuenteha aderito , da un lato, in data 30.4.2019, alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione, ex art. 3 d.l. n. 119/2018, assumendo l’impegno a rinunciare al giudizio (pur non avendo fornito la prova dell’effettivo perfezionamento della definizione), e, dall’altro lato, altresì, in data 14.5.2018, alla definizione agevolata dei carichi fiscali - cd. rottamazione bis - , ex art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016 – pur inizialmente avendo attestato di aver versato solo la prima delle tre rate dell’importo complessivamente dovuto.A seguito del differimento nei pagamenti, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, con nota del 7.6.2019, ha quantificato il residuo ancora dovuto nell’importo complessivo di euro 14.670,38 (di cui euro 14.590,48 a titolo di capitale ed euro 79,90 a titolo di interessi), consentendone il pagamento in dieci rate, l’ultima delle qualivedeva come scadenza il 30.11.2023.

Orbene, la società ricorrente, coltivando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 (avente ad oggetto la cartella originata dall’avviso impugnato), ha depositato in via telematica i documenti attestanti ilversamento degli importi dovuti, ista ndo altresì per ladeclaratoria della cessazione della materia del contendere. Alla luce delle circostanze processuali, è opportuno invitare il Comune di Arzano a prendere posizione sull’avvenuto perfezionamento della definizione.

P.Q.M.

rimette la causa sul ruolo, concedendo al Comune di Arzano termine di 90 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per prendere posizione sull’istanza di cessazione della materia del contendere formalizzata dalla ricorrente . Manda alla Cancelleria per le comunicazioni