Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 21655/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow taxpayer to use simplified tax payment scheme under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21655/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation suspended the tax dispute between GIO.CO. s.r.l. and the Revenue Agency until October 10, 2023. The taxpayer requested a stay of proceedings to utilize a simplified tax payment scheme introduced by the December 2022 law. The court granted the suspension upon the Public Prosecutor's recommendation, deferring the final judgment on the tax assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, della predetta legge: The court may suspend tax litigation proceedings to allow the taxpayer to benefit from a simplified payment scheme if the conditions are met and the public prosecutor does not oppose the request.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax suspension simplified payment scheme Revenue Agency tax assessment Cassazione ordinanza ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: La contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: La contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5911/2016R.G. proposto da: GIO.CO. s.r.l., in persona del legale rappresentante, difeso e rappresentato, per procura speciale, dal Prof. Avv. GiuseppeMelis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di San Valentino, n. 21; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Puglia, n. 1786/2015,depositata l’1 settembre 2015. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del5 luglio 2023 dal Consigliere Michele Cataldi; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che non si è opposto alla richiesta di sospensione; udito per la ricorrenteil Prof. Avv.

Giuseppe Melis; Ires-Irap-Iva udita per l ’Agenzia delle entrate l ’avv. Lucrezia Fiandaca pe r l’Avvocatura Generale dello Stato; Rilevato che: 1.GIO.CO. S.R.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ( e seguito da memoria con nomina di nuovo difensore), avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso d’accertamento che, relativamente all’anno d’imposta 2005, in materia di Ires, Iva ed Irap, aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi, rideterminando le maggiori imposte dovute, con gli interessi, ed applicando le relative sanzioni.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, supportato da successiva memoria. Il Pubblico Ministerio, nella persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola,con conclusioni scritte ,chiede di accogliere il ricorso. Considerato che: La contribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia, per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 1 86 , della predetta legge.

P.Q.M.

Sospende il giudiziosino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nel