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Ordinanza Interlocutoria — n. 21644/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal to allow simplified settlement under new 2022 tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21644/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax appeal proceedings until October 10, 2023, to facilitate a simplified settlement. The taxpayers sought to utilize the new simplified procedure introduced by the December 2022 law to resolve disputes over IRES, VAT, and hidden profits tax. Consequently, the judgment was halted rather than decided on the merits of the disputed costs and tax classifications.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: The court may suspend tax litigation to allow parties to benefit from the simplified settlement procedure established by the new law.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension IRES VAT deduction hidden profits tax simplified tax procedure imposta sull'utile delle aziende deduzione per spese contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: La societàcontribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: La societàcontribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

ato la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24485/2017R.G. proposto da: COSENTINO GIORGIO, in proprio e quale legale rappresentante della GIO.CO. s.r.l., difeso e rappresentato, per procura speciale, dal Prof. Avv. GiuseppeMelis, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di San Valentino, n. 21; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Puglia, n. 1198/2017,depositata il 6 aprile 2017. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023 dal Consigliere Michele Cataldi; Ires-Irap- Iva - Irpef udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che non si è opposto alla richiesta di sospensione; udito per i ricorrentiil Prof. Avv. Giuseppe Melis; udita per l ’Agenzia delle entrate l ’avv. Lucrezia Fiandaca pe r l’Avvocatura Generale dello Stato; Rilevato che: 1.COSENTINO GIORGIO in proprio e GIO.CO.

S.R.L. propon gono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi( e seguito da memoria con nomina di nuovo difensore), avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia harigettato l’appello principale dei contribuenti e quello incidentale dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva accoltoparzialmente, dopo averli riuniti, il ricorso della società contro l’avviso d’accertamento che, relativamente all’anno d’imposta 2006, in materia di Ires, Iva ed Irap, aveva disconosciuto la deducibilità di alcuni costi, rideterminando le maggiori imposte dovute, con gli interessi, ed applicando le relative sanzioni; ed il ricorso del socio contro l’avviso d’accertamento che, sul presupposto del possesso del 95 per cento del capitale sociale della medesima s.r.l. e quindi della ristretta base sociale, gli aveva attribuito la maggiore Irpef , con interessi e sanzioni, derivante dalla distribuzione degli utili occulti sociali.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il Pubblico Ministerio, nella persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola,con conclusioni scritte chiede di rigettare il ricorso . Considerato che: La societàcontribuente ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolatadi cui al l’art. 1, comma 1 86 , della predetta legge.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nel