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Ordinanza Interlocutoria — n. 21600/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal, remanding case due to Agency's failure to respond to rate plan deadline.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21600/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ordering a remand to the lower court. The taxpayer argued that a new rate plan application should have extinguished the tax debt, but the tax agency failed to respond to the court's order within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the matter remained pending and the case must be re-filed while waiting for the agency's compliance.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018; Art. 3, comma 2, lett. b) d.l. n. 119/2018: When the tax authority fails to respond to a court order regarding a rate plan application within the prescribed term, the case is remanded to the lower court pending the expiration of that term.

Parole chiave

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tax appeal dismissal rate plan application agency non-compliance remand to lower court tax debt extinguishment differimento dell'imposizione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018
ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi diretti e indiretti dei periodi di imposta 2000, 2001, 2005, cartella emessaper il periodo di imposta 2005 per controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.
Art. 3, comma 2, lett. b) d.l. n. 119/2018
ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi diretti e indiretti dei periodi di imposta 2000, 2001, 2005, cartella emessaper il periodo di imposta 2005 per controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.
Art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi diretti e indiretti dei periodi di imposta 2000, 2001, 2005, cartella emessaper il periodo di imposta 2005 per controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R.
Art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289
600 e i periodi di imposta precedenti a seguito di sentenza della CTP di Avellino, con cui era stato accolto il ricorso avverso una precedente cartella di pagamento emessa a seguito di mancato perfezionamento di una domanda di definizione agevolata di cui all’art. 9-bis l.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4404/2015R.G. proposto da: MIVE S.r.l. (C.F. 00554090647), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ANDREA AMATUCCI (C.F. MTCNDR38R21F839W) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. STEFANO LATELLA in Roma, Via Tortona, 4 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.4404/15 R.G.

Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 414/09/14, depositata in data 16 gennaio 2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La società contribuente MIVE S.r.l. ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi diretti e indiretti dei periodi di imposta 2000, 2001, 2005, cartella emessaper il periodo di imposta 2005 per controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e i periodi di imposta precedenti a seguito di sentenza della CTP di Avellino, con cui era stato accolto il ricorso avverso una precedente cartella di pagamento emessa a seguito di mancato perfezionamento di una domanda di definizione agevolata di cui all’art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289relativa a precedenti periodi di imposta; che la CTP di Avellino ha accolto il ricorso; che la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza in data 16 gennaio 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, sul presupposto della sopravvivenza della domanda di condono e della conseguente debenza degli importi; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente , affidato due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO CHE La società contribuente, con memoria in data 31 dicembre 2020 , nel dare atto che gli importi in oggetto sono stati oggetto di nuova iscrizione a ruolo per effetto della menzionata sentenza in questa sede impugnata, ha dato atto di avere proposto domande di definizione agevolata ex art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, di cui ha dedotto l’adesione al piano di rateazione di cui all’art. 3, comma 2, lett.

b) d.l. N.4404/15 R.G. Est. F. D’Aquino n. 119/2018, per cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; che con ordinanza pronunciata all’adunanza del 20 gennaio 2021 questa Corte ha invitato l’Ufficio controricorrente a prendere posizione sull’istanza di cessazione della materia del contendere; chedeve attendersi il decorso del termine di cui all’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, non avendo l’Agenzia dato riscontro a lla precedente ordinanza di questa Corte; P. Q. M. Dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in pendenza del termine di cui all’art. 3, comma 6, d.l. n