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Ordinanza Interlocutoria — n. 21587/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal by handball associations due to missing legal representatives in proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21587/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by multiple handball associations and individuals against a tax commission decision. The primary issue was that the legal representatives of the associations were absent from the cassation proceedings, violating procedural requirements. Consequently, the court ordered a remand to integrate the missing parties into the record before the case could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The Court of Cassation must remand a case to a new hearing when the parties before it differ from those in the lower court, requiring the integration of absent legal representatives to ensure full adversarial proceedings.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Cassation Remand Missing Legal Representatives Adversarial Principle Tax Dispute Procedural Integration Handball Associations assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29282/2014 R.G. proposto da Nuovo Laboratorio ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore Gabriele Baldoni, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – nonché da Due Torri Handball asd, in persona del legale rappresentante pro tempore Antonella Bovini, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo studio dell’avv.

Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco giusta procura specialein calce al ricorso; –ricorrente incidentale – Bologna Handball Promozione asd, in persona del legale rappresentante pro tempore Gi useppe Tedesco, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo studio Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Questioni. dell’avv. Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – Salvatori Gianni, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo studio dell’avv.

Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – Gymnasium Handball Junior Club asd, in persona del legale rappresentante pro tempore Gi orgio Tedesco, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa dagli avv.tiGiorgio Tedesco e Alessandro Tedesco giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – Pallamano Junior Bologna asd, in persona del legale rappresentante pro tempore Gianni Salvatori, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo studio dell’avv.

Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – Bologna United Handball Club asd, in persona del legale rappresentante pro tempore Gianni Salvatori, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – Circolo Giuoco Handball Bologna asd, in persona del legale rappresentante pro tempore Carmine Campitelli, eletti vamente domiciliata in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo studio dell’avv.

Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – Nettuno Handball asd, in persona del legale rappresentante pro tempore Stefano Pizzirani, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – Handball Team Bologna asd, in persona del legale rappresentante pro tempore Maria Cristina Leone, elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Di Dono n. 3/A, presso lo studio dell’avv.

Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Tedesco giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 770/02/14, depositata il 17/04/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Vista la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l’avv. Giorgio Tedesco per i ricorrenti principale e incidentali, nonché l’avv. Fabrizio Urbani Neri per la controricorrente. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 770/04/14 del 17/04/2014, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) dichiarava estinto il giudizio proposto da Giuseppe Tedesco e rigettava gli appelli riuniti proposti dalle associazioni sportive dilettantistiche (di seguito ASD) Nuovo Laboratorio (di seguito associazione A), Due Torri Handball (di seguito associazione B), Bologna Handball Promozione (di seguito associazione C), Gymnasium Handball Junior Club (di seguito associazione E), Pallamano Junior Bologna (di seguito associazione F), Bologna United Handball Club (di seguito associazione G), Circolo Giuoco Handball Bologna (di seguito associazione H), Nettuno Handball (di seguito associazione I) e HandballTeam Bologna (di seguito associazione L), nonché, in proprio, da Gianni Salvatori, Gabriele Baldoni, Alfonso Apicella, Antonella Bovini, Stefano Pizzirani, Carmine Campitelli, Giuseppe Tedesco e Maria Cristina Leone avverso la sentenza n. 25/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Bologna (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, respinto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento agli stessi notificati e concernenti imposte dirette, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006; 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, con gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle associazioni l’Amministrazione finanziaria contestava la mancanza dei requisiti per ottenere i benefici previsti dalla l. 1991, n. 398, nonché l’inosservanza delle forme prescritte per il controllo della tracciabilità dei movimenti di denaro.

Con gli avvisi di accertamento notificati personalmente ai legali rappresentati delle associazioni veniva, invece, contestata l’incidenza a fini IRPEF dei prelevamenti dai conti bancari delle ASD senza che risultassero prove di pagamenti effettuati nei confronti di terzi;

2. avverso la medesima sentenza della CTR le ASD e, in proprio, Gianni Salvatori, legale rappresentante delle associazioni F e G, proponevano distinti ricorsi per cassazione. I ricorsi delle ASD sono sostanzialmente sovrapponibili ed affidati a ventuno motivi; il ricorso di Gianni Salvatori è, invece, affidato a diciassette motivi; 2.1. poiché sono stati proposti più ricorsi avverso la medesima sentenza, gli stessi vanno trattati unitariamente e il ricorso proposto da associazione A costituisce il ricorso principale, mentre gli altri assumono la qualifica formale di ricorsi incidentali;

3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.

4. i ricorrenti hanno depositatomemoria. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che le parti costituite nel giudizio di cassazione non sono le stesse del giudizio di appello e, in particolare, non sono presenti in giudizio i legali rappresentanti delle associazioni ad eccezione di Gianni Salvatori; 1.1. appare pertanto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non citate presenti nel giudizio di appello e, segnatamente, di Gabriele Baldoni, Alfonso Apicella, Antonella Bovini, Stefano Pizzirani, Carmine Campitelli, Giuseppe Tedesco e Maria Cristina Leone;

2. sempre in via pregiudiziale, appare necessario acquisire agli atti di causa il fascicolo d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Gabriele Baldoni, Alfonso Apicella, Antonella Bovini, Stefano Pizzirani, Carmine Campitelli, Giuseppe Tedesco e Maria Cristina Leone; assegna per l’incombente il termine di gio