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Ordinanza — n. 21575/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming unitary costs allocation violates discretion principle in mandatory case joinder.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21575/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Paolo Bonasia's appeal against the Regional Tax Commission's decision to allocate litigation costs unitarily. The taxpayer argued that mandatory joinder of separate appeals under civil procedure law violated the principle requiring individual cost assessments for discretionary rulings. The court held that since the joinder was mandated by statute rather than judicial discretion, a single cost allocation was legally correct. Consequently, the appeal was dismissed, and no further costs were assigned to the opposing party due to their lack of defensive activity.

Regesto Legislator

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Art. 335 cod. proc. civ.; Art. 49 D.Lgs. n. 546/1992; When case joinder is mandated by statutory procedure rather than judicial discretion, a unitary allocation of litigation costs is legally correct and does not violate the principle of individual assessment.

Parole chiave

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mandatory case joinder unitary costs allocation judicial discretion principle taxation procedure litigation expenses confronto dei redditi rimborso dell'aiuto sociale compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 4 del DM n. 55/2014
civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 4 del DM n. 55/2014.
Art. 335 cod. proc. civ.
Nella specie, la riunione delle cause non consegue ad un provvedimento discrezionale del giudice, ma è imposto dalla disciplina processuale, e segnatamente dall’art. 335 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio operato dall’art.
Art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992
(applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio operato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992), che dispone che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbano essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo, per essere trattate unitariamente.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis
art. 335 cod. proc. civ
Nella specie, la riunione delle cause non consegue ad un provvedimento discrezionale del giudice, ma è imposto dalla disciplina processuale, e segnatamente dall’art. 335 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9036/2020 R.G. proposto da: BONASIA PAOLO, domiciliato ex lege in ROMA VIA GIUNIO BAZZONI 15, presso lo studio dell’avvocato BRIASCO MATTEO (BRSMTT71E13H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOLTENI ROBERTO (MLTRRT76C26E507K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5298/2019 depositata il 20/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA La C.T.R. della Lombardia, previa riunione, decideva sugli appelli separatamente proposti avverso la sentenza della n. 76/2018 della C.T.P. di Lecco da PaoloBonasia e dall’Agenzia delle Entrate. Con sentenza n. 5298/2019 rigettava l’appello del contribuente che, vittorioso in primo grado, si era doluto delle entità della liquidazione delle spese, e dichiarava inammissibile per tardività l’appello –qualificato come incidentale – proposto dall’Agenzia. Dichiarava quindi integralmente compensate le spese di lite tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

Paolo Bonasia ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo e, in data 10 maggio 2023 ha depositato memoria ex art. 380. bis 1 cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 4 del DM n. 55/2014. Lamenta il ricorrente che la C.T.R. non abbia applicato correttamente il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nel caso di provvedimento discrezionale di riunione delle cause, la liquidazione delle spese giudiziali deve essere operata in relazione ad ogni singolo giudizio.

Il motivo è infondato. Nella specie, la riunione delle cause non consegue ad un provvedimento discrezionale del giudice, ma è imposto dalla disciplina processuale, e segnatamente dall’art. 335 cod. proc. civ. (applicabile anche al processo tributario in virtù del rinvio operato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992), che dispone che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbano essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo, per essere trattate unitariamente. Pertanto, correttamente la Commissione regionale ha operato una liquidazione unitaria delle spese di lite.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis