Italian Supreme Court suspends tax dispute over fuel tax rebate due to pending administrative settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax litigation regarding a fuel tax rebate claim by Fasulo s.r.l. against the Customs Agency. The lower court had rejected the taxpayer's appeal, finding their declaration of vehicle usage incomplete and non-compliant with strict legal requirements. The Supreme Court granted the suspension request because the taxpayer had formally committed to a specific administrative settlement procedure, which legally prevents the court from deciding the merits until that process concludes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018; When a debtor formally requests suspension of judicial proceedings in favor of a pending administrative settlement procedure, the court must suspend the case until the administrative process definitively concludes and payments are verified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26020/2017R.G. proposto da Fasulo s.r.l.,rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Fiore e Giuseppe Romano, con domicilio eletto in Roma, via Banco di Santo Spirito n. 42, presso Gnosis Forense s.r.l., giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campanian. 6702/ 23 /1 7, depositata il 17 . 07 .201 7 .
Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 7.03.2023; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci , il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e, in subordine, la sospensione del giudizio; Oggetto: Accise -Condono Sentito per la ricorrente l’avvocato Michele Di Fiore che ha concluso insistendo nell’accoglimento dell’istanza di sospensione; Sentito l’avvocato dello Stato Laura Paolucci, che ha c oncluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA La CTP di Caserta rigettava il ricorso propost o da l la Fasulo s.r.l. , esercente attività di trasporto merci su strada, avver s o l’ avvis o di pagamento, con il quale erano state recuperate le agevolazioni fiscali concesse negli anni dal 2012 al 2014, con riferimento all’accisa sul gasolio per autotrazione. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall a contribuente, rilevando , in sintesi, che: -nella dichiarazione trimestrale di consumo per fruire dell’agevolazione prevista dalla l. n. 448 del 1998 e dal d.P.R. n. 277 del 2000, in materia di riduzione dell’accisa sul gasolio per autotrazione, presentata dalla contribuente, erano indicati automezzi che non erano nella sua disponibilità, in quanto risultavano concessi in locazione ad altra società (la Fasulo Est logistica s.r.l. con sede in Romania); - a prescindere dalla qualificazione di detta dichiarazione, trattandosi di agevolazione fiscale, la disposizione che la prevede è di stretta interpretazione, per cui l’onere della prova (rigorosa) della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio grava sul contribuente, sicché se la dichiarazione prevista dall’art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000 non è completa e non è corrispondente al vero, il beneficio non può essere riconosciuto; - nella specie la dichiarazione conteneva dati non corrispondenti al vero, come era stato ammesso dalla stessa contribuente nell’atto di appello, avendo riconosciuto l’esistenza di err ori “formali” nella dichiarazione; - i l contraddittorio preventivo era stato rispettato e l’avviso impugnato era correttamente motivato.
Contro la suddetta decisione proponevaricorso per cassazione la società contribuente, affidato aotto motivi. L’Agenzia delle Entrateresisteva con controricorso . RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, allegando ladichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”), in relazione alle somme pretese con l’avviso di pagamentoimpugnato. Con ordinanza del 17.05.2019 la Corte ha sospeso il processo e rinviato la causa a nuovo ruolo.
Con nota, depositata in via telematica in data 29.12.2022, la contribuente ha presentato nuovamente l’istanza di sospensione del processo ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, allegando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e le quietanze di pagamento, relative alle rate già pagate, facendo presente di non avere ancora concluso il pagamento di tutte le rate previste nel piano di pagamento, nel quale risulta che la data di scadenza dell’ultima rata (18. rata) è il 30.11.2023. Ciò posto, la contribuente ha esperito la procedura prevista dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, che prevede:
«Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.» Il comma 2, inoltre, stabilisce che il pagamento, se non effettuato in un’unica soluzione, può essere corrisposto ratealmente, fino ad un numero massimo di 18 rate.
Nella vicenda in giudizio, il piano di rateizzazione comunicato al contribuente prevede il versamento in 18 rate, di cui solamente alcune sono state già corrisposte, alla data della pr esentazione dell’ultima istanza di sospensione, risultando per le residue rate una datadi scadenza successiva. Ne deriva che, salvo non intervenga – come da impegno assunto con la domanda di definizione –una rinunzia al giudizio, la procedura amministrativa deve ritenersi tuttora pendente e ciò osta, ove essa risulti regolare, ad una declaratoria di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere ovvero, in alternativa, all’assunzione di decisioni sul merito della controversia (in motivazione, Cass. n. 13706/2022).
La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo, per l’acquisizione di informazioni dalle parti (e, in particolare, dall’Agenzia delle Entrate), sullo stato e sull’esito della definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione di informazioni dalle parti (e, in particolare, dall’Agen