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Sentenza — n. 21528/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund claim for valuation error, ruling declaration of will is irrevocable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21528/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayers' request for a tax refund based on a claimed valuation error in their 2009 income tax declaration. The taxpayers argued that the deceased's Swiss residence should have triggered a different tax treaty application, but the lower courts rejected this due to the irrevocable nature of the valuation choice. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the act of choosing a new valuation constitutes a unilateral declaration of will that cannot be revoked for mere error or lack of knowledge of tax treaties.

Regesto Legislator

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Art. 1428 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A unilateral declaration of will regarding asset valuation, once communicated to the tax authority, is irrevocable and cannot be challenged on grounds of error or lack of knowledge of applicable tax treaties.

Parole chiave

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unilateral declaration of will tax valuation error irrevocable tax choice tax treaty application declaration of science tax refund claim Cassation review domicilio fiscale in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1428 c.c.
Per il resto il vizio della sentenza sollevato dall’Agenzia attiene proprio al fatto di non aver tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 1428, cod.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 1324 c.c.
Art. 1334 c.c.
e art. 1334 c.c. e segg., non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente (così Cass.
Art. 384 c.p.c.
Il motivo merita dunque accoglimento e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod.
art. 1334 c.c
art. 1428 cod. civ
3410), che rimane del tutto neutrale ai fini dell’indagine sul presupposto dell’applicazione della disciplina dell’errore, che solo – ricorrendo i presupposti di cu i all’art. 1428 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/01/2020, n. 1906
Cass. 28/01/2019, n. 1323
e segg., non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente (così Cass. 28/01/2019, n. 1323).
Cass. 20/02/2015, n. 3410
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8470/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro PIETRO E IVAN VAVASSORI, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Florenzano, Barbara Faini, Gianfranco Di Garbo e Serena Fantinelli, eleggendo domicilio presso quest’ultima in Roma, viale di Villa Massimo, 57; - controricorrenti – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, n. 3569/2017,depositata l’otto settembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2023dal consigliere Albert o Crivelli. Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA Errore defin agev 1. Alessandra Sgarella nella dichiarazione dei redditi relativi al 2009, aveva effettuato la rivalutazione della propria quota di partecipazione al capitale della società Italsempione SPA, indicando nel quadro RT un nuovo valore e versando ratealmente l'imposta sostitutiva di complessivi euro 2.250.862 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, l. n. 448/2001.

A seguito del suo decesso gli odierni intimati, in qualità di eredi, hanno comunicato una richiesta di rimborso della predetta imposta sostitutiva, invocando un errore di valutazione nella compilazione del suddetto quadro RT. A fronte del silenzio rifiuto sull’istanza, gli interessati hanno proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale rappresentando che, in virtù della residenza Svizzera della de cuius, trovava applicazione la Convenzione fra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni, in base alla quale si stabiliva che gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati e paragrafi uno e due erano imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui l'alienante era residente.

Resisteva l'Ufficio, affermando l'assenza di una causa di nullità o di annullabilità dell'atto, dovendo così prevalere il principio di irretrattabilità della dichiarazione negoziale. La stessa circostanza della residenza in Svizzera della Sgarella non era dato che poteva emergere per tabulas, noto essendo che la residenza costituisce nozione sostanziale. L'Ufficio, inoltre, eccepiva la decadenza degli interessati dal dirittodi rimborso per inutile decorso del termine di 48 mesi. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che la percezione delle somme versate dalla de cuius costituiva un indebito arricchimento.

La Commissione tributaria regionale, adìta in sede di gravame dall'ufficio, respingeva l'impugnazione, ritenendo che la compilazione del quadro RT della dichiarazione era conseguenza di un errore materiale dovuto alla mancata conoscenza da parte della contribuente della Convenzione Italo Svizzera sulla doppia imposizione.

2. L’Agenzia propone ricorso in cassazione basato su un unico motivo, a fronte del quale i contribuenti resistono a mezzo di controricorso, depositando altresì memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la difesa erariale denuncia violazione dell’art. 5, l. n. 448/2001, nonché degli artt. 1324, 1334, 1372 e 1428, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ritiene la stessa come ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva assumano valore determinante la perizia di stima e l’assoggettamento di tale valore all’imposta stessa, nessuna rilevanza assumendo la compilazione del quadro RT, che non varrebbe a trasformare una dichiarazione di volontà in una di scienza.

Né ricorrerebbero i requisiti della essenzialità e riconoscibilità dell’errore. 1.1. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dai controricorrenti. Invero, con riferimento all’assunta novità della questione attinente all’insussistenza dei requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell’errore, non solo emerge dalle stesse difese dei controricorrenti come fin dal primo grado l’Agenzia avesse eccepito l’irretrattabilità della dichiarazione di volontà consistente nell’opzione del versamento dell’imposta sostitutiva sulla base della perizia di stima, come previsto dall’art. 5 della l. n. 448/2001, ma è altresì noto che in caso di giudizio conseguente ad istanza di rimborso, “il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale” (Cass. 28/01/2020, n. 1906).

Per il resto il vizio della sentenza sollevato dall’Agenzia attiene proprio al fatto di non aver tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 1428, cod. civ., l’errore dev’essere essenziale e riconoscibile, oltre che riferito alla formazione della volontà, mentre lo stesso veniva riferito dalla CTR alla compilazione del quadro RT della dichiarazione dei redditi (che invece è una dichiarazione di scienza) e non veniva dato alcun rilievo alle suddette caratteristiche dell’errore stesso, per cui rettamente il motivo si è basato sul disposto dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 1.2.

Venendo al contenuto delle censure, va in effetti premesso che la scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell'imposta sostitutiva), comporta di per sè la rideterminazione del valore della partecipazione e, pertanto, in base ai principi generali di cui all'art.1324 c.c. e art. 1334 c.c. e segg., non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente (così Cass. 28/01/2019, n. 1323).

Trattandosi di dichiarazione di volontà, ad essere viziata dev’essere dunque la surriferita opzione e non certo la dichiarazione dei redditi (Cass. 20/02/2015, n. 3410), che rimane del tutto neutrale ai fini dell’indagine sul presupposto dell’applicazione della disciplina dell’errore, che solo – ricorrendo i presupposti di cu i all’art. 1428 cod. civ. – può determinare la ritrattabilità dell’atto, unitamente alla sua eventuale nullità (qui neppur allegata). In ogni caso anche il supposto errore in cui sarebbe caduta la contribuente oltre, si ripete, ad essere riferito alla compilazione della dichiarazione e non all’opzione per l’imposta sostitutiva, e consistente secondo i giudici d’appello nella “mancata conoscenza della convenzione Italia/Svizzera”, è affidato ad una mera intuizione del giudice di merito, non suffragata da alcun elemento.

2. Il motivo merita dunque accoglimento e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., deve respingersi l’originaria istanza di rimborso Le spese di lite seguono la soccombenza della parte controricorrente, compensate quelle dei gradi di merito P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, respinge l’originaria istanza di rimborso. Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità che, compensate quelle relative ai gradi di merito, liquida in € 15.000,00, oltre