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Ordinanza — n. 21465/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement under special procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21465/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the litigation extinguished because the taxpayer failed to request a settlement within the statutory deadline of July 31, 2020. The Agency of Revenue confirmed the taxpayer had accessed the expedited settlement procedure and paid required amounts, rendering the ordinary process moot. Consequently, the court ruled that the case was legally terminated and ordered the parties to share the costs equally.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 6, c. 13: If the interested party fails to request settlement within the prescribed deadline, the process is declared extinguished, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment expedited settlement procedure statutory deadline failure costs sharing rule procedural termination contenzioso tributario esecuzione per crediti fiscali opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. n. 119/2018
RILEVATO 1.In via pregiudiziale deve osservarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato atto dell’accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 6, c. 13 of D.L. n. 119/2018
RILEVATO 1.In via pregiudiziale deve osservarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato atto dell’accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 13, comma 1 quater of D.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 November 2015, n. 23175
Cass., 28 May 2020, n. 10140
Cass., 18 July 2018, n. 19071
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27806/2014 R.G. proposto da: MASTROBUONO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell’avvocato MATTIA MICHELANGELO e rappresentato e difeso dall'avvocato TADDEO LUIGI (TDDLGU49L31B990X) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3658/2014 depositata il 08/04/2014, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

RILEVATO 1.In via pregiudiziale deve osservarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato atto dell’accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, oltreché della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento della domanda (così la nota dell’Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio. All’esito dell’integrazione richiesta dal collegio con l’ordinanza del 15 giugno 2021 e delle ulteriori memorie depositate (con allegata documentazione) risulta confermata la regolarità della procedura.

2. Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c.

12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13). Ne consegue che, non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata.

3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.). Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il giudizio; - compensa integralmente, tra le parti , le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023, tenutasi con modalità da remoto ex art. 140-bis disp.att