Cassation court dismisses appeal due to formal withdrawal and orders cost compensation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Polisette S.r.l. extinguished following a formal withdrawal accepted by all parties. Although the appellant had raised five grounds challenging tax assessments against Iren Emilia and the Municipality of Sala Baganza, the procedural outcome was driven by an inter-party conciliatory agreement. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without a substantive judgment on the merits and ordered the mutual compensation of judicial costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, second and third paragraphs, cod. proc. civ.; Art. 391, fourth paragraph, cod. proc. civ.: A formal withdrawal of a cassation appeal, accepted by the opposing parties before the hearing, extinguishes the proceedings and triggers the mutual compensation of judicial expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13507/2015 R.G. proposto da : POLISETTE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato NUZZO MARIO (NZZMRA42L23H501C) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato CALANDRUCCIO MICHELE (CLNMHL74E01G337J) -ricorrente- contro COMUNE SALA BAGANZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato BRUGNOLI GRAZIANO (BRGGZN52L04D024N) rappresentato e difeso dall'avvocato BATTAGLIOLA MASSIMILIANO (BTTMSM73A29B157G) -controricorrente- nonchè contro IREN EMILIA -intimato- sul controricorso incidentale proposto da IREN EMILIA, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato FIORINI STEFANO (FRNSFN66E08H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato TANZI CECILIA (TNZCCL70M63G337T) -ricorrente incidentale- contro COMUNE SALA BAGANZA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
BOLOGNA n. 295/2015 depositata il09/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con la sentenza n. 295/10/2015, depositata il 09/02/2015 e notificata in data 23/02/2015, rigettava gli appelli proposti dalla Polisette s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione di detta società avverso gli avvisi di accertamento TARSU-TIA 2005/2008 proposta nei confronti della Iren Emilia S.p.A. (già Enia S.p.A.) e del Comune di Sala Baganza;
2. la Polisette s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; 2.1. il comune di Sala Baganza resiste con controricorso; 2.2 la Iren Emilia S.p.A. resiste con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato; CONSIDERATO CHE 1. la Polisette s.r.l. con il primo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446/1997; 1.2. con il secondo motivo deduce, exart. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo relativo alla sussistenza dei crediti de quibus; 1.3. con il terzo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 21, comma 2, lett.
g) e 49 d.lgs. n. 22/1997; 1.4. con il quarto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 13 della direttiva comunitaria n. 2006/12/CE; 1.5. con il quinto motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992;
2. il presente ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia da parte della ricorrente depositata in atti, accettata dalle parti controricorrenti, in ragione dell’accordo conciliativo intervenuto inter-partes, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio; 2.1. la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dai difensori delle controricorrenti (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso; 2.2. stante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo tra le parti, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.); 2.3 la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi d i norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezion