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Ordinanza — n. 21432/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming factual error on luxury home surface area calculation and inadmissibility of hypothetical facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21432/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding the 'first home' tax benefit. The taxpayers argued the appeal court incorrectly excluded the garage and storage rooms from the property's useful surface area, which was crucial for determining if the home exceeded the 240 square meter luxury threshold. The court held that the appeal court's assessment of evidence and the resulting factual findings were within the exclusive discretion of the trial judge and could not be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and n. 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 116 of the Code of Civil Procedure: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of facts for that of the trial judge, particularly when the lower court's evaluation of evidence constitutes a discretionary act protected from cassation review.

Parole chiave

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first home tax benefit luxury property threshold surface area calculation factual findings review judicial discretion hypothetical facts Code of Civil Procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072
il ricorso è affidato a duemotivi; 1.1.c on il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, della tariffa -parte prima annessa al d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
il secondo motivo è inammissibile; 3.1 come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art.
Art. 116, primo comma e secondo comma, cod. proc. civ.
qualsiasi censura volta a criticare il " convincimento " che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, primo comma e secondo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R.
art. 2697 cod. civ
131, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2^, 19 luglio 2021, n. 20553
Cass., Sez. 2^, 19 luglio 2021, n. 20553; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34317
20553; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34317; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3345
34317; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3345; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2022, n. 11115
3345; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2022, n. 11115; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2022, nn. 16562 e 16563
11115; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2022, nn. 16562 e 16563).
Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615
Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314
2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831
3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747
3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747).

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Testo completo

2016R.G., proposto DA Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Caroselli Mario e Ciaschini Donatella, rappresentati e difes i dall’Avv. Fabio Boni, con studio in Bergamo, elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTI avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Milano – sezione staccata di Brescia il 21 settembre 2015, n. 3992/65/2015; udita la relazione della causa svo lta nella camera di consiglio non partecipata del 22 giugno 2023dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. REGISTRO AGEVOLAZIONE PRIMA CASARILEVATO CHE:

1. l ’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Milano – sezione staccata di Brescia il 21 settembre 2015, n. 3992/65/2015, che, in controversia su impugnazione di due avvisidi liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale (con la contestuale irrogazione delle relativ e sanzion i ) sulla comprav endita di un’abitazione sita in Comune di Ranica (BG), accessoriat a di un’autorimessa e di tre ripostigli, a mezzo di rogito notarile del 2 1 febbraio 2011,a seguito di revoca dell e agevolazioni della c.d. “ prima casa” per l’accertamento del le caratteristiche di lusso nel l’immobile acquistato (in relazione all’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 , n. 1072 ), in conseguenza del computo di una superficie utile complessiva eccedente il limite di mq. 240, ha accolto l’appello avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo il 9 giugno 2014, n. 488/08/2014, con compensazione delle spese giudiziali;

2. i l giudice di appello ha riformato l a decisione di prime cure , che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti, sul presupposto che l’abitazione non presentasse le caratteristiche di lusso ex art. 6del d.m. 2 agosto 1969,n. 1072, avendo una superficie utile complessiva nella misura di mq. 234,42, al netto dell’autorimessa e dei tre ripostigli, per cui la compravendita poteva beneficiare dell’agevolazione della c.d. “prima casa”;

3. Mario Caroselli e Donatella Ciaschini hanno resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso è affidato a duemotivi; 1.1.c on il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, della tariffa -parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il computo della superficie utile complessiva non dovesse tener conto dell’area dell’autorimessa, per la sua equiparabilità ad un “posto –macchina”, con la conseguente riduzione della superficie utile complessiva al di sotto del limite minimo di mq. 240 per gli immobili di lusso; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto che l’autorimessa in questione potesse avere una destinazione diversa dal mero parcheggio di autovetture;

2. il primo motivo è infondato; 2.1 secondo il costante orientamento di questa Corte, che il collegio ritiene di confermare e ribadire in questa sede, in tema di imposta di registro (nonché di imposte ipotecaria e catastale) , per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della “primacasa”, di cui all'art. 1, comma 3, della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella formulazione ratione temporis vigente, occorre avere riguardo alla nozione di “superficie utile complessiva”di cui all'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072, pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, quest'ultimo da intendersi non soltanto quale posto aperto e delimitato in area comune, ma anche comeautorimessa, attesa l'ampiezza della formula usata e l'identità di ratio(in termini:

Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18483; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2017, n. 8421; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2021, n. 15880);2.2 per cui, sul presupposto della destinazione del locale separato in oggetto ad autorimessa, la decisione della commissione tributaria regionale,di espungerne la metratura ai fini del calcolo della superficie utile complessiva rilevante per la qualificazione “ di lusso ” dell'immobile,deve ritenersi giuridicamente corretta ex art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, n. 1072;

3. il secondo motivo è inammissibile; 3.1 come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggettodi discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante:

Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359); dunque, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305;

Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285); 3.2nella specie, il “fatto” decisivo è stato letteralmente ravvisato dalla ricorrente nella mera eventualità della destinazione ad un uso diverso dal ricovero di autovetture (secondo la ricorrente: «La decisione, infatti, ha apoditticamente ritenuto la destinazione a parcheggio dell’autorimessa, senza considerare che il locale avrebbe potuto avere, per le sue intrinseche caratteristiche (tra cui, si ribadisce l’estensione), una destinazione anche ad uso diverso rientrando nel computo delle superfici utilizzabili, se non abitabili, in base a quanto sopra detto»), là dove è evidente che non si trattava di un fatto storico, che, pur essendo emerso dagli atti processuali (di parte o d’ufficio), era stato, però , negletto dal giudice di merito, bensì di unfatto ipotetico, che, essendo soltanto possibile in astratto,non poteva, perciò , essere accertat o in concreto dal giudice di merito; 3.3 per cui,oltre ad essere carente sotto il profilo della deduzione di un preciso e specifico evento , la censur a mira a sollecitare una rinnovazione dell’accertamento dei fatti controversi, che è assolutamente preclusaal giudice di legittimità;3.4 invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, l a valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchérimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod.p roc . c iv . qualsiasi censura volta a criticare il " convincimento " che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, primo comma e secondo comma, cod. p roc . c iv ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c od . p roc . c iv . non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito(tra le tante:

Cass., Sez. 2^, 19 luglio 2021, n. 20553; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34317; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3345; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2022, n. 11115; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2022, nn. 16562 e 16563).

4. i n conclusio ne, valutandosi l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato;

5. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;

6. nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. 30 maggio 2002 , n. 115 ( nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura di €200,00 per esborsi e di € 6.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri acces