Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21420/2023 — snciv Generato dall'IA

Customs office appeal dismissed; court upheld lower court's finding that spheroidal graphite cast iron is not malleable iron.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21420/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Customs Office's appeal against a regional tax court decision regarding customs duties on imported cast iron. The Customs Office argued that the products were malleable iron subject to a higher duty, while the lower court found they were spheroidal graphite cast iron, which does not qualify as malleable. The court rejected the appeal by confirming that spheroidal graphite cast iron differs fundamentally from malleable iron in composition and production methods, thereby validating the lower court's application of the correct tariff classification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 20 of Regulation (EEC) No 2913/1992; Art. 56 and 57 of Regulation (EU) No 952/2013; spheroidal graphite cast iron is legally distinct from malleable iron and does not fall under the latter's tariff heading.

Parole chiave

Generato dall'IA
customs duty classification spheroidal graphite cast iron malleable iron distinction tariff nomenclature interpretation customs sanctions appeal regulatory compliance import duty rate dazi all'importazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 20 of Regulation (EEC) No 2913/1992
civ., violazione dell’art. 20 Reg.
Art. 56 and 57 of Regulation (EU) No 952/2013
Regulation (EC) No 1212/2005
Regulation (EC) No 500/2009
art. 295 cod. proc. civ
e dell’art. 295 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di annullare gli atti irrogativi delle sanzioni per effetto dell’annullamento degli avvisi di rettifica presupposti.
art. 132 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
CJEU, 12 July 2018, Profit Europe, C-397/17 and C-398/17
Cass., Sez. V, 19 December 2019, nos. 33935-33941
Cass., Sez. V, 31 January 2023, no. 2884
Cass., Sez. U., 7 April 2014, no. 8053
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26763/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI(C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tem- pore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro CENTRO ASSISTENZA DOGANALE – CAD LA SPEZIA S.r.l. in li- quidazione (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - i ntimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Ligu- ria, n. 252/03/18, depositata in data 12 marzo 2018.

Oggetto: tributi – dazi – ghisa non malleabile N.26763/18 R.G. Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente CAD LA SPEZIA S.r.l. in liquidazione ha impugnato diversi atti di contestazione di sanzioni, relativi al periodo di imposta 2008 (per come risulta dalla sentenza impugnata), conse- guenti a controlli a posteriori su diverse importazioni dalla Cina di pro- dottiin ghisa , in relazione alle quali la contribuente assumeva il ruolo di dichiarante in regime di rappresentanza indiretta, prodotti dichiarati con voce della NC 7325 10 50 00 come altri lavori gettati in forma di ghisanon malleabile, ferro o acciaio, con dazio del 1,7%.

L ’Ufficio ri- qualificava i prodotti – a seguito di accesso - come botole in ghisa a grafite sferoidale malleabile,assoggettata a voce doganale 7325 99 10 00 per le importazioni sino al 17 giugno 2009(importazioni che per il periodo successivo sarebbero state riclassificate con voce doganale 7325 99 10 10),con maggior dazio del 2,7% , con conseguente conte- stazione di sanzioni.

2. La CTP di Genova ha accolto il ricorso, ritenendo insussistente la responsabilità solidale del dichiarante.

3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 12 marzo 2018, pur ritenendo sussistente la responsabilità del dichiarante, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la diversa nomenclatura fosse inter- venuta in epoca successiva alle importazioni; il giudice di appello ha, poi, ritenuto che le analisi eseguite dall’Ufficio avrebbero dimostrato che si trattava di ghisa non malleabile e che ciò fosse provato dall’an- nullamento degli attidi accertamento dei maggiori dazi.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a quattro mo- tivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE N.26763/18 R.G. Est. F. D’Aquino 1. C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 20 Reg. (CEE) n. 2913/1992, sostituito dagli artt. 56 e 57 Reg. (UE) n. 952/2013, delle regole generali n. 1 e n. 6 di interpretazione della Nomenclatura Com- binata di cui all’Allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/1987 e s.m., nonché dei Reg. (CE) n. 1212/2005 e n. 500/2009, nella parte in cui la sen- tenza impugnata ha ritenuto che la diversa classificazione doganale che distingue la ghisa malleabile da quella non malleabile fosse intervenuta successivamente alle importazioni per cui è causa.

Il ricorrente deduce che i prodotti importati fossero in ghisa duttile e, quindi, malleabile come emerge dalla documentazione prodotta in corso di causa. Os- serva, in particolare, chela voce doganale era stata già introdotta nel 2008(all’epoca delle importazioni per cui è causa) sulla base del Reg. (CE) n. 1212/2005, punto 18, voce poi modificata con il successivo Reg. (CE) n. 500/2009 a far data dal 17 giugno 2009.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2699 e 2729 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che le analisi dell’Ufficio avrebbero escluso che si fosse in presenza di ghisa malleabile. Osserva parte ri- corrente che il giudice di appello avrebbe «erroneamente valorizzatoi risultati dei predetti esami di laboratorio», iquali non avrebbero potuto assurgere a presunzione grave, precisa e concordante, ritenendo sin anche pacifico che le merci importate fossero di ghisa malleabile. De- duce, in ogni caso, che i risultati delle analisi di laboratorio non rive- stono carattere vincolante, essendo l’unico strumento vincolante l’Isti- tuto delle Informazioni Tariffarie Vincolanti, come previsto dagli artt. 6 –12 Reg. (CEE) n. 2913/1992.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. N.26763/18 R.G. Est. F. D’Aquino 2909 cod. civ. e dell’art. 295 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto di annullare gli atti irrogativi delle sanzioni per effetto dell’annullamento degli avvisi di rettifica presupposti. Osserva parte ricorrente che avverso gli atti di annullamento degli atti di retti- fica pendono ricorsi per cassazione, per cui non vi sarebbe passaggio in giudicato dei suddetti accertamenti.

4. Con il quarto motivo si deduce- in via gradata rispetto al supe- riore motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il giudice di appello avrebbe inteso far valere un effetto caducatorio derivato dall’annullamento degli atti impositivi, in quanto tale statuizione costi- tuirebbe un rinvio motivazionale apparente in quanto del tutto apodit- tico.

5. Il primo motivo è infondato . Secondo la giurisprudenza della Corte diGiustizia, la ghisa a grafite sferoidale non può essere conside- rata come rientrante nella sottovoce relativa alla ghisa non malleabile, differendo la ghisa non malleabile da quella malleabile per composi- zione e per modalità di produzione (CGUE, 12 luglio 2018, Profit Eu- rope, C-397/17 e C-398/17, punti 44 , 45 ) . E’, pertanto, solo con il Re- golamento di esecuzione (UE) 2019/261 del 14 febbraio 2019 – non applicabile retroattivamente -che, alla luce della menzionata sentenza della Corte di giustizia, è stato istituito un dazio sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) classificati con i codici NC ex7325 10 00 ed ex 7325 99 90 .

6. Tale interpretazione è fatta propria da questa Corte in casi del tutto analoghi, nei quali si è ritenuto che, nel caso in cui debba farsi applicazione dei Regolamenti(CE) n. 1212/2005 e n. 500/2009 , deve dedursi che«i prodotti importati, realizzati in ghisa a grafite sferoidale N.26763/18 R.G. Est. F. D’Aquino non erano inclusi nel novero della ghisa malleabile, ed erano quindi assoggettati al dazio nella misura dell'1,7% e non, come sostenuto dall'Agenzia, del 2,7%»(Cass., Sez. V, 19 dicembre 2019, n. 33935 - 33941; conf. Cass., Sez. V, 31 gennaio 2023, n. 2884 ). Il secondo motivo è assorbito.

7. Il terzo motivo è infondato, in quanto il giudice di appello nonha inteso ipotizzare un passaggio in giudicato delle statuizioni sugli atti presupposti da cui far discendere l’annullamento derivato delle statui- zioni relative alle sanzioni, bensì ha inteso trarre giovamento in termini probatori dagli esiti dei giudizi aventi ad oggetto gli atti impositivi, quale ragionamento rafforzativo delle due menzionate ragioni dellade- cisione.

8. Il quarto motivo è infondato, posto che secondo l’insegnamento costante di questa Corte (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) la nullità della sentenza può essere predicata in caso di carenza assoluta del percorso motivazionale del giudice del merito, ovvero in caso di sentenza che non dia conto del percorso motivazionale. In questo caso il percorso motivazionale appare chiaro e incentrato sul rafforzamento della decisione già assunta degli esiti avutisi in giudizi relativi agli atti di accertamento dei maggiori dazi.

9. Il ricorso va, pertanto,