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Ordinanza Interlocutoria — n. 21417/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses customs contraband appeal, ruling temporary import regime requires six-month circulation period.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21417/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the appellant's contraband claim. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the temporary import regime by requiring six months of circulation, whereas the appellant's vehicle was imported by a resident without meeting specific non-resident criteria. The court upheld the lower court's decision, confirming that contraband under the temporary import scheme only arises after a period exceeding six months of circulation within the customs territory.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure; Art. 250, para. 2 of Reg. (UE) n. 952/2013; Art. 214 of Reg. (UE) n. 2446/2015: The temporary import regime for vehicles requires circulation within the customs territory for a period not exceeding six months; contraband is configured only upon failure to return the vehicle after this period.

Parole chiave

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temporary import regime customs contraband six month circulation vehicle importation customs territory non-resident criteria tax evasion confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 250, para. 2 of Reg. (UE) n. 952/2013
Art. 214 of Reg. (UE) n. 2446/2015
952/2013, nonché dell’art. 214Reg.
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Testo completo

pronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13419/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro HADIDA MUSTAFA (C.F.) –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1484/01/19 depositata in data 17 dicembre 2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.

Oggetto: tributi – importazione temporanea - presupposti N.13419/20 R.G. Est. F. D’Aquino RILEVATO CHE Il contribuente HADIDA MUSTAFA ha impugnato un atto di contestazione di sanzioni e contestuale confisca di autoveicolo immatricolato extra UE, conseguente a precedente PVC e sequestro. In particolare, si accertava che il contribuente, di nazionalità polacca, aveva fatto ingresso in data 28 gennaio 2017 nel territorio doganale dalla Tunisia alla guida di una autovettura Hyundai Tucson targata Lybia senza il possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 della Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 per poter circolare sul territorio nazionale, con conseguente contestazione del contrabbando doganale ex art. 282 e 293 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD) per avere tentato di importare un autoveicolo immatricolato extra UE senza pagamento dei diritto di confine e con evasione di IVA all’importazione ex art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che la CTP diGenova ha accolto il ricorso; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 17 dicembre 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che per usufruire del regime di importazione temporanea di cui alla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 occorre la circolazione all’interno del territorio doganale per un periodo non superiore a sei mesi, solo all’esito del quale viene a configurarsi il contrabbando doganale; che ha, quindi, ritenuto il giudice di appello che solo in caso di stabile importazione può configurarsi il contrabbando doganale , circostanza non deducibile dal fatto che il contribuente fosse un mero conducente dell’autovettura, ritenendo ulteriormente che la situazione politica abbia costituito valido motivo per lasciare il Paese per motivi di sicurezza e che l’importo esiguo della vettura escluda in ogni caso l’illecito di contrabbando;

N.13419/20 R.G. Est. F. D’Aquino che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivoe che il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione della Convenzione di Istan bul del 26 giugno 1990, ratificata in Italia con l. 26 ottobre 1995, n. 479, nonché degli artt. 201, 202, 203, 204, 205 e 137 Reg. (CEE) n. 2913/1992, nonché degli artt. 232, 233, 558 Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC), come sostituiti dagli artt. 250, par. 2, lett.

d) Reg. (UE) n. 952/2013 e dagli artt. 214 e ss. Reg. (UE) n. 2446/2015;deduce parte ricorrente che l’esenzione daziaria all’immissione di mezzi di trasporto con immatricolazione estera nel territorio doganale UE è riservata a soggetti non residenti nell’Unione Europeae condotti da soggetti non residenti nell’Unione, in assenza dei cui requisiti non si configura la temporanea importazione; nella specie, osserva parte ricorrente, l’autovetturaè stata introdotta da soggetto conducente e proprietario del mezzo residente nell’Unione in quanto cittadino polacco, per cui non ricorrerebbe la temporanea importazione ai fini dell’esenzione daziaria; che il ricorrente censura, inoltre, la statuizione del giudice di appello, nella parte in cui ha ravvisato la condizione di emergenza dovuta alla situazione politico-sociale della Libia, in quanto tale circostanza non rientra nelle ipotesi di legge ai fini dell’esenzione daziaria, censurandosi la statuizione secondo cui l’importo esiguo del valore dell’autoveicolo sia da escludere il contrabbando doganale, osservandosi che il contrabbando si configura indipendentemente dal valore del veicolo introdotto in territorio doganale; che, trattandosi di violazioni accertate nel periodo di imposta 2017, deve farsi applicazione dell’art. 250, par. 2 Re g . ( UE ) n. 952/2013, nonché dell’art. 214Reg. (UE) n. 2446/2015;

N.13419/20 R.G. Est. F. D’Aquino che non sussistono i presupposti per la decisione in adunanza camerale, dovendosi rinviare la causa in pubblica udienza; P. Q. M. La Cortedispone il rinvio a nuovo ruolo p