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Ordinanza — n. 21405/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows partial voluntary repayment for customs duties if interest and reduced fines are paid separately.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21405/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission ruling that granted partial voluntary repayment. The agency argued that the company failed to pay interest and reduced fines simultaneously with the principal debt, violating traditional administrative sanction rules. However, the court applied a new retroactive legislative interpretation permitting partial repayment provided separate payments for interest and proportional fines were made.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2; Art. 13-bis, d.lgs. 472/1997: Partial voluntary repayment of tax debts is now permitted if the taxpayer pays interest and reduced sanctions proportionally to the unpaid portion, overriding previous prohibitions on partial repayment for administrative fines.

Parole chiave

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partial voluntary repayment customs duties administrative sanctions retroactive interpretation tax compliance interest payment Cassazione dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.
Art. 13-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d.
Art. 4-decies d.l. 30 aprile 2019, n. 34
Reg. (UE) n. 952/2013 artt. 109 e 110
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
77, comma 2 , 78 e 79 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), che consentono il pagamento differito dei dazi previo loro annotamento su apposito conto di debito.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 18631
Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22330
Cass., Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 19017
22330; Cass., Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 19017).
Cass., Sez. V, 30 settembre 2021, n. 26523
Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6593
26523; Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6593).
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Testo completo

pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19429/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro EUROMAR G.M. S.r.l. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 77/07/20depositata in data 17 gennaio 2020 Oggetto: tributi – ravvedimento operoso parziale N.19429/20 R.G.

Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 7 giugno 2023. RILEVATO CHE 1. La società contribuente EUROMAR S.M. S.r.l., spedizioniere doganale,ha impugnato un provvedimento di irrogazione sanzioni per tardivo pagamento di dazi doganali del novembre 2016 . Il provvedimento, emesso a seguito di PVC , contestava il ritardato pagamento di diritti doganali dal conto periodicodifferito, agevolazione alla quale la società contribuente era ammessain luogo del pagamento immediato dei diritti doganali liquidati , a termini del Reg. (UE) n. 952/2013 artt. 109 e 110, nonché de gli ar t t. 77, comma 2 , 78 e 79 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), che consentono il pagamento differito dei dazi previo loro annotamento su apposito conto di debito.

La società contribuente ha dedotto di essersi avvalsa del ravvedimento operoso parziale . L’Ufficio ha, invero, opposto la non operatività del ravvedimento operoso, stante il mancato pagamento contestuale di interessi e sanzioni.

2. La CTP di Milano ha accolto il ricorso e la C TR della Lombardia, con sentenza in data 17 gennaio 2020, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo ravvisabile nel caso di specie il ravvedimento operoso.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la società contribuente intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità. CONSIDERATO CHE 1. C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Osserva parte ricorrente che la società contribuente ha effettuato il pagamento dell’importo dovuto solo in punto diritti di confine e di averlo operato oltre i l termine di legge stabilito dall’Amministrazione finanziaria.

Osserva parte N.19429/20 R.G. Est. F. D’Aquino ricorrente che il ravvedimento operoso è consentito ove si proceda al pagamento anche della sanzione in misura ridotta e degli interessi, per cui non è consentito in un caso, come quello di specie, in cui il pagamento eseguito ha riguardato solo i tributi e non sanzioni e accessori. Deduce, inoltre, che il contribuente deve indicare nel modello F24 separatamente imposta, interessi e sanzionial fine di dare evidenza dell’intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento stesso, così dando evidenza all’imputazione di quali somme vanno versatea capitale, quali a interessi e quali a sanzioni.

Osserva, pertanto, che in caso di pagamento frazionato del tributo, come nel caso di specie, non sia consentito avvalersi della suddetta agevolazione. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e ss. Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU)e 77e ss. TULD, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la mancanza di indicazione di causale nel pagamento parziale non è ostativo all’accesso al ravvedimento operoso. Il ricorrente osserva come sia prioritario il versamento del capitale (tributi) e come il ritardo nel pagamento del capitale generi il credito per interessi e sanzioni.

Osserva come il contribuente non possa a propria discrezioneestinguere il debito per tributi in spregio dellescadenze previste.

3. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati, tenendosi conto dell’evoluzione normativa. E’ accertato in fatto sin dalla pronuncia di primo grado che la società contribuente era in mora nel pagamento per diritti doganali per € 43.573,82 alla data del 23 agosto 2016 e che ha provveduto a due pagamenti, uno in data 2 settembre 2016 per l’importo di € 15.548,20 e il secondo in data 5 settembre dell’importo di € 28.025,62; il pagamento è, pertanto , avvenutoper il complessivo importo della suindicata sorte capitale e N.19429/20 R.G.

Est. F. D’Aquino tali versamenti sono stati imputatiparzialmente in conto capitale e in parte a interessi, residuando (come risulta dalla sentenza impugnata) un debito in sorte capitale per € 572,89 . E’, quindi, accertato che la società contribuente non abbia ottemperato al versamento integrale del capitale, per avere imputato parte del pagamento ad accessori e sanzioni nella misura di € 572,89. 4.Secondo la tradizionale giurisprudenza di questa Corte, i n tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tantola regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali (Cass., Sez.

VI, 7 settembre 2020, n. 18631; Cass., Sez. V , 13 settembre 2018, n. 22330; Cass., Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 19017).

5. Tuttavia, il legislatore ha introdotto nel d. lgs. n. 472/1997 – in virtù dell’art.4-decies d.l. 30 aprile 2019, n. 34, con decorrenza dalla data del 30 giugno 2019, l’art. 13-bis, secondo cui «l'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b- quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13». Sulla base di tale norma, espressamente dichiarata retroattiva in quanto interpretativa , questa Corte ha ritenuto che sia ora possibile procedere al ravvedimento operoso parziale, a condizione – peraltro - che per tale parte vengano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente estinto (Cass., Sez.

V, 30 settembre 2021, n. 26523; Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6593). N.19429/20 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Di tale disposizione deve, pertanto, farsi applicazione nel caso di specie quale ius superveniens retroattivo, essendo la questione devoluta in giudizio proprio quella della ammissibilità del ravvedimento operoso parziale.

6. Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato che l’importo complessivamente versato non ha coperto la sorte capitale per l’importo di € 572,89. Il ricorso va, pertanto, accolto , cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia al fine di verificare la correttezza del provvedimento irrogativo di sanzioni impugnato – tenuto conto de i versamenti parziali operati – alla luce della disciplina sopravvenuta , nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, a