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Ordinanza — n. 21404/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax court ruling for failing to apply new law on tax penalty reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21404/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision, ordering a retrial to recalculate the tax penalty under new legislative provisions. The taxpayer argued the penalty should be reduced based on updated laws, while the Regional Court incorrectly deemed the sanction definitive and unreviewable. The Court ruled that the Regional Court failed to apply the mandatory new law regarding penalty amounts, violating the binding nature of Cassation precedents on this legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997; Art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997: When Cassation annuls a decision for violation of law, the referring court must apply the new legal rule and recalculate the penalty, preventing the taxpayer from claiming a refund of the higher original amount.

Parole chiave

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tax penalty reduction ius superveniens application binding Cassation precedent tax refund claim definitive sanction status esecuzione della pena detentiva sostitutiva pagamento dell'ammenda differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
avverso il diniego dell’istanza di rimborso di metà della sa nzione versata dalla società in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs.
Art. 8, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
d.lgs. n. 158/2015
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per non avere la CTR proceduto, quale giudice di rinvio, alla rideterminazione della sanzione, benchè ne fosse stata onerata dalla Corte di Cassazione alla luce dello ius superveniens di cui al d.lgs.
Artt. 384 e 394 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., 63 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21413 del 30.11.2012
471 del 1997, con il pagamento di un quarto, non può richiedere il rimborso delle sanzioni pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata (Cass. n. 21413 del 30.11.2012;
Cass. n. 27067 del 15.11.2017
Cass. 20981 del 16.10.2015
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2493/2021R.G. proposto da F.lli Fumagalli s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Attilio Pellegrini Sica, elettivamente domiciliata in Roma, via Casilina n. 1674, presso lo studio dell’avvocato Laura Chiarini, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardia n. 1274/02/2020, depositata il 25.06.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Lecco, con la quale era Oggetto: Tributi–diniego di rimborsosanzioni stato accolto i l ricors o propost o da lla F.lli Fumagalli s.r.l. avverso il diniego dell’istanza di rimborso di metà della sa nzione versata dalla società in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997; la società sosteneva, infatti, di avere diritto a definire il provvedimento di irrogazione della sanzioneper infedele dichiarazione con il versamento di un solo ottavo del minimo e non di un quarto, come sostenuto dall’Ufficio; - proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con ordinanza n. 1801 del 201 9 , ha annullato l’i mpugnata decisione, con rinvio alla CTR della Lombardia per nuovo esame, in ordine alla questione del favor rei in considerazione della sopravvenuta modifica normativa; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in sede di rinvio, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, rilevando in sintesi che : - l’applicazione dello ius superveniens trova il limite nella definitività del provvedimento di irrogazione delle sanzioni; - la definizione agevolata ha reso la par te sanzionatoria definitiva rendendo inammissibile una sua rivalutazione, in quanto l’atto di contestazione non era stato impugnato e il pagamento della sanzione nella misura di un quarto era ormai irrevocabile; - l a F.lli Fumagalli s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per non avere la CTR proceduto, quale giudice di rinvio, alla rideterminazione della sanzione, benchè ne fosse stata onerata dalla Corte di Cassazione alla luce dello ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158 del 2015; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non essendosi la CTR attenuta alle statuizioni della ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione; -con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR riconosciuto l’applicabilità del regime sanzionatorio più favorevole introdotto nel 2015, in violazione del principio del favor rei, non essendo stato utilizzato il credito erroneamente esposto in dichiarazione, in quanto eliminato con la dichiarazione integrativa; -con il quarto moti vo, deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo riguardante la violazi one degli artt. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3 del d.lgs. n. 472 del 1997,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato la questione del diritto al rimborso della sanzione versata in eccesso; - i primi tre motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati; - se per un verso la contribuente che abbia chiesto la definizione agevolata di una sanzione, ai sensi del d.lgs. n. 471 del 1997, con il pagamento di un quarto, non può richiedere il rimborso delle sanzioni pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un'inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata (Cass. n. 21413 del 30.11.2012;

Cass. n. 27067 del 15.11.2017), per altro verso occorre considerare che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (ex plurimis, Cass. 20981 del 16.10.2015); - nella specie, la Corte di Cassazione, dopo avere rilevato che dagli accertamenti effettuati dalla CTR risultava che la società non aveva utilizzato il credito in compensazione né aveva chiesto il rimborso, sicché la violazione commessa dalla contribuente consisteva solamente nell'aver esposto in dichiarazione un credito superiore a quello spettante, ha osservato come la violazione commessa è ora punita (a seguito delle modifiche in trodotte dal d.lgs. n. 158 del 2015) con la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (da 250 a 2.000 euro), demandando espressamente al giudice di rinvio il compito di rideterminare le sanzioni, alla luce di detta modifica legislativa; - la Commissione regionale , quale giudice di rinvio, non si è attenuta a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sicchè dovrà ora procedere alla ridetermina zione della sanzione secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015; -all’esito d i detta rideterminazione, il giudice di rinvio dovrà valutare se sussistonoi presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimborso e, in caso positivo, disporre il rimborso della somma derivante dalla differenza tra l’importo già versato dalla contribuente e quello rideterminato a seguito dell’applicazione della disposizione sanzionatoria più favorevole; - l’accoglimento dei primi tre motivi assorbe l’esame del quarto motivo; -in conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto ; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grad