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Ordinanza — n. 21393/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against cassation order due to procedural time limits and lack of factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21393/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible, ruling that the filing occurred outside the statutory sixty-day window following notification. The appellant argued the lower court ignored the death of his lawyer, but the court held that omitting a procedural issue does not constitute a revocable factual error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: The revocation appeal against Cassation orders must be filed within sixty days of notification, and the omission of a procedural circumstance by the Court does not amount to a revocable factual error.

Parole chiave

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revocation appeal Cassation order procedural time limit factual error death of lawyer art 391-bis cpc litigation costs sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Rilevato che: 1.Con ricorso ex art. 391-bis cod.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Con l’unico m otivo il ricorrente assume che l’ordinanza impugnata «è incorsa in un vizio del procedimento, scaturito da un errore di fatto» ai sensi dell’art. 395 n.
d.l. n. 168 del 2016
Il termine, originariamente di un anno, c osì ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
168 del 2016, dalla legge n. 197 del 2016, si applica ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa ovvero dal 30 ottobre 2016e, dunque, anche all’ordinanza impugnata in questa sede.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391-bis cod. proc. civ
Rilevato che: 1.Con ricorso ex art. 391-bis cod.
art. 327 cod. proc. civ
La Corte, infatti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all’ art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/12/2014, n. 26402
Cass. 16/12/2014, n. 26402).
Cass. 08/03/2017, n. 5946
Cass. 04/05/2023, n. 11691
Cass. 26/05/2021, n. 14610
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24906/2022 R.G. proposto da : BARBERIO ARMANDO PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini, 30, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi e rappresentato e difeso dagli Avv. Marco Barberio e Ignazio Marcello Fischetti, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – REVOCAZIONE Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso l’ordinanza della C orte di Cassazione n. 31917 / 20 21 , depositata il 5 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 luglio2023 dal consigliere Rosanna Angarano .

Rilevato che: 1.Con ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ., affidato a d un motiv o , Armando Paolo Barberio chiede, nei confronti dell ’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe con la quale questa Corte ha accolto – cassando con rinvio – il ricorso proposto dall ’Ufficio avverso la sentenza n. 1584 /201 4 , resa in grado d'appello dalla C.t.r. della Puglia, sezione staccata di Taranto.

2. In via preliminare, il ricorrente precisa che il ricorso in esame «supera il ricorso precedentemente notificato» e che il medesimo è da considerarsi tempestivo non essendovi stata alcuna comunicazione dell’ordinanza impugnata della cui esistenza aveva appreso solo in data 23 settembre 2022 a seguito di notifica della cartella di pagamento.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che:

1. Con l’unico m otivo il ricorrente assume che l’ordinanza impugnata «è incorsa in un vizio del procedimento, scaturito da un errore di fatto» ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. , in quanto emessa nonostante la morte del procuratore dell’intimato (avv. Amedeo Barberio), risalente al 25gennaio 2018. Deduce che l’evento imponeval’interruzione del giudizio o, quanto meno la comunicazione dell’avviso di udienza direttamente alla parte. Aggiunge che l’attività processuale successiva al decesso del procuratore si è svolta senza che la parte fosse assistita dal suo difensore con conseguente nullità dell’ordinanza oggetto della revocazione in quanto assunta in violazione dell’art. 301, primo comma, cod. proc. civ.

Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. Il ricorso è inammissibileper plurimi profili. 2.1. L’ordinanza impugnata è stata pubblicata in data 05 novembre 2021 mentre il ricorso per revocazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate in data 27 ottobre 2022. 2.2. Ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, oppure nel termine di sei mesi dalla pubblicazione. Il termine, originariamente di un anno, c osì ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla legge n. 197 del 2016, si applica ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa ovvero dal 30 ottobre 2016e, dunque, anche all’ordinanza impugnata in questa sede.

Il terminecosì detto lungo decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l'ha pronunciato, attestatadal cancelliere, che costituisce l'atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica(cfr. Cass. 13/07/2018, n. 18586). Il ricorso, pertanto, è tardivo. 2.3. L’assunto del ricorrente, secondo cui, in mancanza di comunicazione del provvedimento, il termine decorrerebbe dalla conoscenza avvenuta a seguito della notifica di cartella di pagamento emessa a seguito della sentenza, è infondato.

La Corte, infatti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all’ art. 327 cod. proc. civ. ha precisato che la previsione del termine c.d. lungo (all’epoca annuale) opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa, poiché la sua ampiezza consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda e ladecorrenza, fissata avuto riguardo allapubblicazione, costituisce corollario del Cons. est. Rosanna Angarano 4 principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data dipubblicazione a quella di comunica zione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione deltermine lungo diimpugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio(cfr.

Cass. 16/12/2014, n. 26402). Nella stessa ottica la Corte ha ulteriormente precisato, sempre con riferimento all’art. 327 cod. proc civ., che il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. 08/03/2017, n. 5946). 2.4.Sotto diverso profilo, il ricorso pone una questione processual e di diritto, non espressamente affrontate dall’ordinanzaimpugnata, che il ricorrente ritiene sia stata indebitamente non colta e non esaminata dall’ordinanza revocanda, e consistente nel mancato rilievo di un evento, ovvero la morte del difensore, che avrebbe imposto l’interruzione del giudizio o, quanto meno,la comunicazione dell’avviso di udienza direttamente alla parte.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, tuttavia, non costituisce errore di fatto revocatorio l’eventuale omessa considerazione da parte della Corte di una questione processuale, quand’anche rilevabile d’ufficio. Si è precisato, infatti, che l’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio, perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, la prima resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la legge collega unicamente Cons. est. Rosanna Angarano 5 l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse dalla Cassazione (Tra le più recenti, Cass. 04/05 /2023, n. 11691, Cass. 26/05/2021,n. 14610).

3. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 6.000,00 a tit olo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari