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Ordinanza — n. 21385/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal; client waived right to contest tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21385/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Daniela Tallarico and Biagio Sole against a regional tax commission decision. Although the lower court had partially accepted their arguments regarding tax assessment deadlines and penalty calculations, the appellants subsequently submitted a formal act of withdrawal from the cassation proceedings. The court ruled that this unilateral withdrawal extinguished the legal interest in continuing the case, thereby rendering the appeal inadmissible without further examination of the substantive tax arguments.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A withdrawal from a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the interest in the lawsuit, leading to the extinction of the proceedings regardless of the opposing party's acceptance.

Parole chiave

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withdrawal from cassation extinction of proceedings unilateral act tax assessment appeal contributo unificato lite in materia di tariffa ricorso di annullamento termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt.
Art. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993
Lamentano che la sentenza di primo grado aveva accolto l ’ eccezion e di decadenza proposta per tributo e sanzioni riferiti all'annualità 2010 , rilevando la tardività della pretesa, in quanto effettuata oltre il termine di cui all'art. 71 sopra indicato .
Art. 329 cod. proc. civ.
Art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997
civ., la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 36, comma 2, n. 3 e 4 del d.lgs. n. 546 del 1992
e dell’art. 36, comma 2, n. 3 e 4 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31109/2020R.G. proposto da Tallarico Daniela e Sole Biagio, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Lacerra e dall’Avv. Biagio Sole, anche quale procuratore di sé medesimo, elettivamente domiciliati presso lo studio quest’ultimo, in Roma viale dei Parioli, n. 124; –ricorrenti – AMA s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1103/2020 depositata il 26 febbraio 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 17 maggio 2023dal Consigliere Stefania Billi.

Oggetto: Tari RITENUTO CHE - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 183787 e 184263), emesso da AMA s.p.a., (d’ora in poi intimata) nei confronti di Daniela Tallarico e Biagio Sole (d’ora in poi ricorrenti) per l’importo di € 12.664,11, riguardante la Tari dovuta per gli anni dal 2010 al 2014; - la CTP ha parzialmente accolto il ricorso; - la CTR ha riformato la sentenza di primo grado annullando l’avviso di accertamento n. 184263 a nome di Tallarico Daniela e confermando l’avviso n. 183787a nome di Sole Biagio. - i ricorrent i propon gono ricorso ricorso fondato su tre motivi e depositano atto di rinuncia al ricorso per cassazione; la controricorrenteresta intimata.

CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 71 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art.329 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Lamentano che la sentenza di primo grado aveva accolto l ’ eccezion e di decadenza proposta per tributo e sanzioni riferiti all'annualità 2010 , rilevando la tardività della pretesa, in quanto effettuata oltre il termine di cui all'art. 71 sopra indicato .

C ontestano che la sentenza impugnata ha, invece , confermato l'accertamento emesso nei confronti di Sole Biagio per le annualità dal 2010 al 2014 in assenza di alcuna motivazione.

2. Con il secondo motivo di impugnazione, i ricorrent i lamenta no , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997. Si dolgono che la sentenza impugnata non ha applicato per il computo delle sanzioni il criterio della continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. da ultimo indicato.

3. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 3 e 4 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si contesta che la sentenza impugnata abbia omesso qualsiasi pronuncia sulla richiesta di applicazione del cosiddetto cumulo giuridico.

4. I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al giudizio. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, non necessitava peraltro di comunicazione, non essendosi costituita l’intimata.

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).