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Ordinanza — n. 21347/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by payment and declaration of ceased matter under Art. 5 Law 130/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21347/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the taxpayer paid the required amounts and requested the cessation of the dispute. The tax authority confirmed the payment and agreed to the declaration of ceased matter. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022: When the taxpayer pays the amounts due and requests the cessation of the dispute, and the tax authority confirms the payment and agrees to the cessation, the proceedings are extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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cessation of matter tax appeal extinguished payment of amounts Art. 5 Law 130/2022 tax dispute termination contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 5 della legge n. 130 del 2022
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 130 del 2022, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate.
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 648/2020 R.G. proposto da: MOTUKA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI, 14, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO DOMENICO (SCLDNC72M15C352J) rappresentata e difes a dall'avvocato RUGGERI IRIS MARIA (RGGRMR72M51F158W); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANIA n. 4183/2018depositata il 08/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: La Motuka srl ha proposto ricorso per cassazione della sopra indicata sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia che, in accoglimento dell’appello erariale, aveva riformato la sentenza n. 93/2011 della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ragusa , respingendo il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento relativo al 2004 recante maggiori IRES, IRAP e IVA.

Il ricorso si fonda su tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. CONSIDERATO CHE: Nelle more la ricorrente ha depositato memoria, esponendo di aver presentato in data 26.10.2022 domanda per la definizione della lite pendente davanti alla Corte di Cassazione di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, versando gli importi dovuti, e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Con ordinanza interlocutoria si è rinviato a nuovo ruolo per deduzioni dell’Agenzia delle entrate sull’esito della domanda di definizione.

L’Agenzia delle entrate ha dato riscontro confermando l’avvenuto pagamento delle somme dovute per la definizione della controversia e ha dichiarato di aderire alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge n. 130 del 2022, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico dic