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Ordinanza Interlocutoria — n. 21339/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to complexity of proving monetary depreciation damages under civil code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory request to hear the case in a chamber session, ordering instead a remand to a new public hearing. The Regional Tax Commission had previously awarded interest and depreciation damages to Toyota Motor Italia, which the Tax Agency challenged by arguing the company failed to prove the depreciation exceeded the interest paid. The Court held that the complexity of assessing monetary depreciation under Article 1224 of the Civil Code precludes summary chamber proceedings. Consequently, the case must be retried in public to allow for a full examination of the evidentiary burden regarding the additional loss.

Regesto Legislator

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Art. 1224, comma 2, cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: When a case involves complex evidentiary issues regarding the quantification of monetary depreciation damages, the court must remand the cause to public hearing rather than deciding it in a chamber session.

Parole chiave

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monetary depreciation damages evidentiary burden proof chamber session inadmissibility public hearing requirement tax refund interest tassazione dell'IVA rimborso dell'IVA restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 1224, comma 2, cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 11103/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Toyota Motor Italia s.p.a., rappresentat a e difes a dall’avvocato Valerio Moretti presso il cui studio (Leg alitax Studio Legale e Tributario) in Roma , Flaminia n. 135 , è elettivamente domiciliat a , giusta procura speciale a marginedel controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7316/04/2017, depositata in data11.12.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Roma rigettava i l ricors o propost o da lla Toyota Motor Italia s.p.a.contro il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate Oggetto: Tributi– Rimborso –Ordinanza interlocutoria in ordine alla richiesta di pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, cod. civ., a seguito del tardivo rimborso in misura forfettaria dell’IVA non detratta, relativa al periodo dall’1.01.2003 al 13.08.2006, richiesto ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 258 del 2006, convertito con modificazioni nella l. n. 278 del 2006; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio , previa affermazione della propria giurisdizione, accoglieva l’appello proposto dall a Toyota , rilevando , per quanto ancora qui interessa,che: - l ’appellante società aveva assolto in via presuntiva l ’onere probatorio riguardante l’ulteriore danno subito rispetto a quello gi à coperto dagli interessi, da riconoscere nei lim iti della eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali; - in mancanza di contestazioni specifiche doveva ritenersi corretta e accettata da controparte la somma indicata dall’appellante; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - la società contribuente resisteva con controricorso , illustrato con memoria;

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, comma 2, e 2697 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto assolto l’onere gravante sulla società richiedente in ordine alla prova del maggior danno da svalutazione monetaria, non potendosi desumere lo stesso dalla sola qualità di imprenditore del creditore , dovendo questi allegare e provare che il danno è risultato maggiore rispetto a quello risarcito mediante la corresponsione degli interessi; aggiunge di avere contestato non solo l’asserita spettanza del maggiore danno, ma anche la sua quantificazione; - va preliminarmente osservato che non sussistono i presupposti previsti per la trattazione della presente controversia in adunanza camerale, stante la complessità della questione relativa alla prova del maggiore danno da svalutazione ex art. 1224, comma 2, cod. civ., sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma