Italian court suspends customs duty dispute under new law excluding customs duties from legal aid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted a suspension of the proceedings regarding customs duties while rejecting the request for legal aid. The appellant challenged a customs classification error for garlic bulbs, arguing they differed from standard garlic, while the tax authority maintained the higher duty rate. The court suspended the case because the new law explicitly excludes customs duty disputes from the simplified legal aid procedure, even though the underlying issue involves sanctions related to duties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 193, l. n. 197 del 2022; Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022: The simplified legal aid procedure does not apply to disputes involving customs duties, but the court may suspend proceedings if the case concerns only such sanctions.
Parole chiave
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la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8625/2019R.G. proposto da Malvi Cervati Sas di Cervati Roberto C., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco e Francesco Rondello, Massimo Moretto e Claudio Mazzoni, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via Taro n. 35, giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagnan. 2089/14 / 201 8, depositata il 13 settembre 2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del9 maggio 2023, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso perla Oggetto: Classificazione doganale –Allium sativum monobulbo -Sanzioni sospensione del ricorso ex lege 197/2022 e, in subordine, per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Malvi Cervati Sas impugnava l’atto di contestazione di sanzione pecuniaria emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in esito alla decisione della Direzione generale dell’Emilia Romagna e all’atto di accertamento, con cuierano stati recuperati i maggiori diritti dovuti.
L’Agenzia delle dogane, infatti, a seguito di indagini analitiche, aveva rettificato la classificazione della merce importata con la bolletta doganale IM4 n. 8499/N del 2/07/2009, dichiarata dalla società alla voce NC 0703 90 00 80 (“porri ed altri ortaggi agliacei – altri”), con dazio al 6,9%, edinvece da ricondurre alla voce NC 0703 20 00 00 (“agli”), con dazio al 9,6% e importo specifico di € 1.200,00 per tonnellata, risultando il prodotto “aglio comune –allium sativum”. La contribuente contestava la legittimità della procedura e la fondatezza della diversa qualificazione della merce, trattandosi di aglio monobulbo, le cui caratteristiche fisiche e morfologiche erano differenti dall’allium sativum.
Chiedeva, inoltre, l’applicazione dell’esimente ex art. 220 CDC, e delle condizioni di cui agli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472 del 1997, 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e 10, comma 3, l. n. 212 del 2000. Il ricorso, accolto dalla CTP di Ravenna, era rigettato dal giudice d’appello. Malvi Cervati Sas propone ricorso per cassazione con sei motivi, poi illustrato con memoria, chiedendo altresì, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la rimessione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso. RAGIONI DELLADECISIONE1.
Preliminarmente va dato atto che la contribuente, con memoria del 5 aprile 2023, ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022.
2. Occorre premettere che l’art. 1, comma 193, l. n. 197 del 2022 esclude dalla definizione agevolata le controversie relative, anche solo in parte, ai dazi doganali e, in particolare, alle «a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione».
3. Nella specie, peraltro, il giudizio verte solo su sanzioni collegate a dazi, sicché va accolta l’istanza di sospensione.
P.Q.M.
La Cortesospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n.