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Ordinanza — n. 21257/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax agency wins appeal; court holds tax amnesty does not apply to business owners and allows role inscription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21257/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the tax agency's collection notice, ruling that the 2002 earthquake tax amnesty did not apply to business owners. The court found the lower court erred by applying the amnesty to annualities predating the eligible period, violating constitutional principles of equal treatment. Consequently, the case was remanded for a new, properly motivated examination of the debt collection.

Regesto Legislator

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Art. 9-bis, legge n. 289/2002; Art. 108 TFUE: The tax amnesty for earthquake victims excludes business owners, and inscribing their debts to the collection roll is lawful as it does not constitute an illegal state aid or discriminatory automatic definition.

Parole chiave

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tax amnesty earthquake business owners exclusion state aid illegality equal treatment principle collection roll inscription remand for new trial Constitutional discrimination accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 9-bis, della legge n. 289 del 2002
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis, della legge n. 289 del 2002 in combinato disposto con l’art.
Art. 108, par. 3, del TFUE
289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime delsisma del 13 e 16 dicembre 1990 inSicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par.
Art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE
Art. 3, 97 e 53 della Costituzione
Sul precipuo punto, con un recente arresto (Cass. 31/03/2022, n.
Regolamento de minimis

Giurisprudenza citata

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Commissione (UE) 2015/5549
Cass. 25/01/2019, n. 2208
Corte Costituzionale n. 175 del 7 luglio 1986
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23086/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro CO.GE.CO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Scardaci di Grazia ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione sita in Roma, piazza Cavour. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – SEZ. STACCATA CATANIA n. 3601/2015 , depositata in data 28 agosto 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe ha concluso per il rigetto del ricorso. Cart. Pag. IRPEF- IVA-IRAP 2002 Rilevato che:

1. L’agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Catania – in data 28 marzo 2006, notificava alla società contribuente la cartella di pagamento n. 29320070005852907, con cui intimava il pagamento della somma scaturente dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi Mod. 770S/2003 e Mod. Unico/2003, pari a € 719.479,18. La somma, in particolare, scaturiva dalla decadenza della contribuente dal condono, previsto dall’art. 9-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui si era avvalsa; la società aveva presentato la dichiarazione integrativa con il versamento della prima rata, che l’Agenzia aveva rigettato ritenendo che la definizione dei ritardati od omessi versamenti non producesse gli effetti previsti ex art. 9, comma primo, della legge n. 289 del 2002.

2. Avversola detta cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania e l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 708/06/2010, accoglieva il ricorso, ritenendo provato alla data dell’impugnazione il versamento di tutte le rate scadute, fermo restando il diritto dell’Ufficio di recuperare le eventuali somme ancora dovute in dipendenza della comunicazione degli esiti della definizione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici del 2002.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi laC.t.r. della Sicilia e la contribuente resisteva con controdeduzioni.

5. Con sentenzan. 3601 /18/2015, depositata in data 28 agosto 2015,la C.t.r. adita respingeva il gravame, confermando l’operato del giudice di prima istanza.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis, della legge n. 289 del 2002 in combinato disposto con l’art. 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficiolamenta l’error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la società potesse godere delle agevolazioni di cui alle norme censurate, anche in relazione ai versamenti che la stessa avrebbe dovuto effettuare in data antecedente agli eventi sismici. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa valutazione di un fatto decisivo nel giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’Ufficiolamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che gran parte delle somme dovute dalla contribuente erano relative ad annualità precedenti rispetto a quelle rientranti nella normativa agevolata in seguito al sisma.

2. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso proposto dall’Ufficio ed avanzata dalla contribuente. Invero, essa, afferente la violazione del cd. “principio della doppia conforme”, non si attaglia al caso in esame perché la previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., così come riformulato dal d.l. 22giugno 2012 , n. 83 e conv. nella legge 11 agosto 2012 , n. 143 – secondo cui quando il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, è preclusa la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ.

– si applica agli atti di appello notificati oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. Nella fatt ispecie in esame, risultando ex actis che l’appello è stato depositato in data 15/12/2011, necessariamente deve ritenersi che la notifica è avvenuta in epoca precedente a tale data e, quindi, prima dell’entrata in vigore di tale norma.

3. I motivi, da trattare congiuntamente per motivi di connessione afferendo entrambi alla possibilità per la società contribuente di godere delle agevolazioni all’art. 9-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono fondati. Va rilevato che alla sospensione dei termini in favore dei contribuenti corrisponde la sospensione di termini di prescrizione e decadenza per l’amministrazione finanziaria e l’agenzia di riscossione, ma tale sospensione non significa invalidità delle cartelle emesse e notificate in detto periodo. La situazione di stallo disposta dalla sospensione dei termini di versamento impedisce sì l’azione di riscossione, ovvero l’esecuzione in danno del contribuente, ma non implica che la cartella sia invalida a monte.

Nessuna norma stabilisce tale sanzione di invalidità; invero, il comma 3 dell’art. 12 del d.l. 24 settembre 2015, n. 159, che è la norma statuente in via generale la sospensione dei termini di versamento e dei termini di decadenza e prescrizione in caso di eventi eccezionali si limita ad affermare che l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1. Si tratta di una prescrizione coerente col dato della sospensione dei termini, ma, appunto, non è prescritto che la cartella eventualmente notificata è invalida, ma essa è inefficace, nel senso di non operativa, nel periodo di sospensione.

Sul precipuo punto, con un recente arresto (Cass. 31/03/2022, n. 10292) la Corte ha chiarito come l'accertamento e l'iscrizione a ruolo, con emissione della relativa cartella di pagamento, non è quindi impedita poiché resta preclusa solamente la coazione verso il contribuente, il quale, a fronte della cartella emessa, non è limitato nelle sue azioni sul merito e sulla legittimità della pretesa. 3.1. Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto proprio questo aspetto della legittimità dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartellaladdove ha chiaramente dedotto che in merito all'iscrizione al ruolo a titolo di ritenute alla fonte, tutti i versamenti con scadenza antecedente al 29 ottobre 2002 non rientravano nella citata agevolazione con la conseguenza che erano dovuti per intero con interessi e sanzioni per un totale pari ad euro 139.210,65.

Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie in favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime delsisma del 13 e 16 dicembre 1990 inSicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, delTFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett.

b) delTFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento "de minimis" applicabile(Cass. 25/01/2019, n. 2208). Vieppiù che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175 del 7 luglio 1986, ha affermato il principio secondo cui la definizione agevolata di somme iscritte a ruolo per periodi non contemplati dalle norme agevolative violerebbe gli articoli 3, 97 e 53 della Costituzione concretando una discriminazione dei contribuenti con la conseguenza di consentire ad alcuni e non ad altri di avvalersi della definizione automatica. 3.2.

Sotto questo profilo, la C.t.r., non solo ha malamente applicato i superiori principi, ma non ha considerato che gran parte delle somme dovute dal contribuente erano relative ad annualità precedenti a quelle rientranti nella normativa agevolata in seguito al sisma così incorrendo nel vizio di omessa motivazione.

4. In conclusione, va accolto il ricorso dell’Agenzia e va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –sezione staccata di Catania – affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Catania – affinché,