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Ordinanza — n. 21246/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency's appeal on interest calculation but quashes lower court's litigation cost allocation ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21246/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's main appeal regarding the application of Article 44 of D.P.R. 602/1973 for calculating interest on tax refunds, upholding the lower court's decision. However, the Court found the appellate court's allocation of litigation costs between the parties to be unjustified and violated procedural principles. Consequently, the main appeal was dismissed, but the incidental appeal regarding costs was accepted, leading to the quashing of the contested judgment and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 44 d.P.R. 602/1973; Art. 2033 c.c.: In tax refund cases, the specific provision on delayed refund interest prevails over the general civil code rule. Art. 360 c.p.c.: Litigation costs must be allocated based on reciprocal success or specific justifications; arbitrary compensation violates this principle.

Parole chiave

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tax refund interest lex specialis provision litigation cost allocation reciprocal success remittal for new trial tax administration appeal procedural violation pagamento di interessi

Disposizioni normative citate

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Art. 44 d.P.R. 602/1973
Secondo l’Agenzia, ai fini della liquidazione degli interessi sarebbe stato applicato erroneamente l’art. 44 del d.P.R.
Art. 2033 c.c.
602 del 1973, relativo agli “interessi per ritardato rimborso di imposte pagate”, anziché l’art. 2033 c.c. La società impugnò la cartella dinanzi alla C.T.P.
Art. 15 d.lgs. 546/1992
Co n il primo motivo di ricorso incidentale, la contribuente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs.
Art. 360 c.p.c.
–Nullità della sentenza (ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 13 d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2033 c.c
602 del 1973, relativo agli “interessi per ritardato rimborso di imposte pagate”, anziché l’art. 2033 c.c.
art. 112 c.p
Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entratedenuncia “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 113 c.p
2033c.c., nonché dell’art. 113 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. T, Sentenza n. 11189 del 27/04/2023
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Testo completo

ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 28835 / 20 1 6 R.G. propost o da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Compagnia Trasporti Pubblici – C.T.P. S.p.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Alessandro Lipani, elettivamente domiciliata in Roma in via Cosseria n. 2, presso il dott.

Alfredo Placidi; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5968 /201 6 della C.T. R . d el la Campania - Napoli , depositata in data 22/6/2016;Ric. n. 28835/2016sez. T –ud. 12-5- 202 3 est. Napolitano A. udita la relazione della causa svolta daldott. Angelo Napolitano nella camera di consigliodel 12 maggio 202 3 ; Fatto 1.In data 6/5/2014 fu notificata alla società Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A. (d’ora in poi, anche “la contribuente” o “la società” ) la cartella di pagamento n. 07120140068326982, per recuperare a tassazione la somma di euro 210.102,93 quali interessiasseritamente calcolati e corrisposti in eccesso sulla sorte capitale di euro 1.487.165,04 rimborsata alla contribuente nel mese di agosto del 2012.

Il rimborso nasceva dal fatto che la società aveva erroneamente corrisposto due volte la stessa imposta a titolo di ritenute di acconto Irpef operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel mese di dicembre 1982. Ai fini del rimborso con i relativi interessi si instaurò un contenzioso che si concluse con la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 745/1995, passata in giudicato, che accolse la domanda della società. Rimasto inottemperato il giudicato, su ricorso in ottemperanza della contribuente, la C.T.P. di Napoli con la sentenza n. 551/22/2011 nominò il commissario ad actae condannò l’Ufficio al pagamento, entro sessanta giorni, “della somma di euro 1.487.165,04 oltre i soli interessi legali maturati”, senza indicare la data di decorrenza degli interessi.

Essendo stati computati gli interessi a far data dal versamento indebito, anziché dalla domanda di rimborso, l’Ufficio spiccò una cartella di pagamento ex art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973per il recupero della somma di euro 210.102,93 a titolo di interessi non dovuti. Secondo l’Agenzia, ai fini della liquidazione degli interessi sarebbe stato applicato erroneamente l’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, relativo agli “interessi per ritardato rimborso di imposte pagate”, anziché l’art. 2033 c.c. La società impugnò la cartella dinanzi alla C.T.P. di Napoli, che lo accolse, ritenendo legittima l’applicazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973.Ric. n. 28835/2016sez.

T –ud. 12-5- 202 3 est. Napolitano A. Su appello dell’Ufficio, la C.T.R. della Campania confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi. Resiste la società con controricorso, contenente anche un ricorso incidentale articolato in due motivi, il secondo dei quali espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entratedenuncia “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

–Nullità della sentenza (ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. 2.Con il secondo motivo , l’Agenzia denuncia “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2033c.c., nonché dell’art. 113 c.p.c. (ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.

3. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate si duole che il giudice di appello abbia ritenuto applicabile, ai fini del dies a quodella decorrenza degli interessi, l’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, anziché l’art. 2033 c.c. I due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Ritiene il Collegio, infatti, che deve essere data continuità al principio, già espresso da questa Corte,secondo il quale “in tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento”. ( Sez.

T , Sentenza n. 11189 del 27/04/2023, Rv. 667619 -01).Ric. n. 28835/2016sez. T –ud. 12-5- 202 3 est. Napolitano A. Ne consegue che l’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 è, in tema di rimborsi d’imposta,lex specialis rispetto all’art. 2033 c.c., sicché nella fattispecie di causa la C.T.R. lo ha correttamenteritenuto applicabile per la determinazione del dies a quo della decorrenza degli interessi.

4. Co n il primo motivo di ricorso incidentale, la contribuente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR compensato le spese di lite di ambedue i gradi del giudizio, senza che dalla motivazione adottata risultino la soccombenza reciproca o le ragioni che possano giustificare la deroga al principio della soccombenza. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. 4.1. Invero, quanto alla decisione sulle spese di primo grado, la ricorrente incidentale non deduce di aver proposto appello incidentale avverso la sentenza della CTP che, pur accogliendo integralmente il suo ricorso, ha compensato le spese di quel grado di giudizio, sicché, sul punto, il motivo non è ammissibile, in quanto nuovo.

Il motivo è invece ammissibile e fondato con riferimento alla decisione d’appello, nella parte in cui,pur rigettando integralmente l’appello erariale, ha compensato (anche) le spese di secondo grado. Infatti, lasentenza di appello motiva solo apparentemente in merito alla disposta compensazione delle spese, senza dar conto di quali siano le oscillazioni giurisprudenziali “rispetto alle questioni dirimenti”che hanno determinato la non applicazione del principio di soccombenza. Nessun rilievo, inoltre, può avere lamenzionata “qualità delle parti” , visto che nel giudizio tributario la regola ècomunque che vi sia un contribuente opposto all’amministrazione; né, comunque, sono state esposte peculiarità specifiche, riferite alle parti, che nel caso di specie possano giustificare la soluzione adottata in ordine alle spese.

Sul punto, dunque, la sentenza d’appello deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.Ric. n. 28835/2016sez. T –ud. 12-5- 202 3 est. Napolitano A. 4.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, resta assorbito dal rigetto di quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorsoprincipale. Accoglie, nei termini di cui in motivazione, ilprimo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composiz