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Ordinanza Interlocutoria — n. 21172/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to tax debt settlement, requiring new role assignment to verify payment status.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21172/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a new role after the taxpayer submitted evidence of a tax debt settlement agreement. Although the taxpayer argued for dismissal based on procedural violations and lack of notification, the court prioritized the new factual circumstance of the debt's resolution. Consequently, the court ordered a new role assignment to verify the settlement's perfection with the State Attorney's Office.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When a tax debt is settled during litigation, the court must remand the case to verify the settlement's effect on the debt's existence and enforceability.

Parole chiave

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tax debt settlement remission to new role procedural violation tax collection enforcement judicial review state attorney office fiscal liability notificazione e trasmissione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il primo mezzo deduce il vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio; la violazione di giudicato, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
civ., in relazione all'art. 112 cod.
Art. 6 del decreto legge n. 193/2016
Legge n. 225/2016
art. 112 cod. proc. civ
civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., error in procedendo, violazione del principio tra chiesto e pronunciato.
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Testo completo

nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 23590/2014proposto da: Izzo Gennaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Carbone, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea Abbamonte, in Roma, via degli Aviglionesi, n. 5. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

Antonio Baccari, in virtù di procura speciale in cale al controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Monte Santo, n. 52. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIA n. 1936/48/14 , depositata in data 24 febbraio 2014 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna RITENUTO CHE 1. Izzo Gennaro, con ricorso del 25 marzo 2011, ha i mpugna to la cartella di pagamento n. 071 2010 0483296601 001, avente ad oggetto somme iscritte a ruolo con il n. 2010/001942, reso esecutivo il 18 ottobre 2010, in seguito all'accertamento sul modello unico n. REK020200296/2004, notificato il 29 aprile 2004, relativo all'esercizio commerciale «Profumeria Briciola s.a.s. di Izzo Gennaro», per un importo di euro 215.535,17.

2. La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 559/28/12, aveva rigettato il ricorso, compensando le spese di lite. 3.La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello proposto dal contribuente, in quanto la società Equitalia Sud s.p.a. aveva dato la prova della notifica della cartella, eseguita ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., alla madre del contribuente, come si evinceva dalla relata di notifica.4.Izzo gennaro ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a duemotivi.

5. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 6.La società Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso . CONSIDERATO CHE 1. Il primo mezzo deduce il vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio; la violazione di giudicato, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., error in procedendo, violazione del principio tra chiesto e pronunciato. La sentenza impugnata era illegittima per non aver e il Giudice d'Appello tenuto conto del fatto che sulla medesima questione si eragià formato giudicato, come evidenziato sia nel ricorso di primo grado, che nell'atto di appello .

L'avviso di accertamento n. REK020200296/ 2004, era stata oggetto di impugnazione da parte di Izzo Gennaro e la Commissione tributaria provinciale, con la sentenza n. 76 del 22 marzo 2006, aveva accolto il ricorso . L'appello, poi, proposto dall'Agenzia delle Entrate era stato dichiarato inammissibile, dalla Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 48/31/08 del 31 marzo 2008 . Nella sentenza richiamata sussisteva un contrasto tra motivazione e dispositivo poiché nella parte motiva la Commissione tributaria regionale sembrava rivolgere il suo giudizio di inammissibilità al ricorso introduttivo di primo grado, quello proposto dalla Briciola s.a.s., rispetto al quale evidenziava la mancanza di assistenza tecnica, necessaria per i giudizi di valore superiore ad euro 2.582,28, ma nel dispositivo ometteva di statuire in tal senso; nella sostanza i giudici, pur avendo nella motivazione ritenuto il ricorso di primo grado proposto dalla Briciola s.a.s. inammissibile, nel dispositivo avevano rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Da tale contrasto derivava la nullità della sentenza, che avrebbe dovuto essere eccepita attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione, ma dato che erano decorsi i termini per impugnare, tale sentenza era passata in giudicato e di essa i giudici, nella sentenza imp u gnata, avrebbero dovuto tenerne conto. I giudici di secondo grado, inoltre, avevano omesso di pronunciarsi sul motivo d'appello inerente la sussistenza del giudicato, per cui eraincorso in un vizio della motivazione per omessa pronuncia su motivo di gravame censurabile in relazione all'art. 112 cod. proc. civ..

2. Il secondo mezzo deduc e, sotto diverso profilo, la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, error in procedendo, l'ulteriore violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva omesso di esaminare gli articolati motivi d'appello (in tutto sei motivi) formulati con estrema chiarezza e precisione dalla difesa dell'appellante, volti ad accertare l'illegittimità del ruolo e quindi della cartella oggetto di contestazione , con cui venivano evidenziati la necessità della sospensione immediata dell'esecutorietà del ruolo; il difetto di motivazione della sentenza di primo grado; l'insussistenza della pretesa creditoria per il formarsi di giudicato sulla sentenza n. 48/31/2008 della Commissione tributaria regionale; la nullità della notifica della cartella esattoriale per essere stata la stessa notificata presso la residenza della sig.ra Pagano Nunzia, madre del sig.

Izzo ma non convivente con lo stesso; la nullità della cartella esattoriale per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti all'emissione del ruolo ed alla stessa cartella esattoriale. Il Giudice d'Appello si era pronunciato soltanto su una sola questione, ossia sull'omessa notifica della cartella esattoriale, (tra l'altro questione sottoposta in via subordinata e comunque superata dalla condotta processuale dell'appellante), senza nulla riferire in ordine alle argomentazioni esposte dal contribuente e senza entrare nel merito di quella che era la complessità della vicenda sottoposta alla sua attenzione.3.In via preliminare, va dato atto che il ricorrente, in data 13 ottobre 2020, ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, rappresentando che, nelle more del giudizio, aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, per i carichi erariali affidati all'Agente della Riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, dedotti nel provvedimento giurisdizionale oggetto di impugnativa di legittimità ed ha allegato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Con successiva memoria depositata, con modalità telematiche, in data 26 aprile 2023 , ha chiesto la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuta definizione agevolata della pretesa fiscale e ha allegato estratto del cassetto fiscale dal quale risulta che l’importo inziale era pari 205.964,00 e che risultano pagati complessivi euro 200.169,11. 4.Deve , quindi , dispo rsi il rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di acquisire informazioni presso l’Avvocatura dello Stato sul perfezionamento della definizione agevolata nei confronti di Izzo Gennaro.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, invitando la difesa erariale a re