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Decreto — n. 21166/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to statutory time limits and lack of party requests.

Numero d'incarto Decreto — n. 21166/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between SPEE SRL and the Agenzia delle Entrate extinguished. The lower court found that the case was formally concluded under Article 5 of Law No. 130/2022, with no party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically as no further action was taken by either side.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, paragraph 3, Code of Civil Procedure: When a case is formally concluded under specific statutory provisions and no party requests a hearing, the proceedings are extinguished by operation of law.

Parole chiave

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procedural extinction statutory time limits lack of party request formal conclusion automatic termination eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12, Law No. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3, Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2557/2016 R.G. proposto da : SPEE SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSSI PAOLA unitamente agli avvocati CAMERINI FRANCESCO e ROSSI ADRIANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . nonchè contro EQUITALIA CENTRO SPA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n.1002/02/2015 depositata il 29/09/2015. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINT