Italian court declares civil lawsuit extinguished due to procedural listing and lack of party response.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and Euroclone S.p.A. extinguished following a specific procedural listing. The lower court ruled that the absence of any party's request for a hearing within the statutory deadline mandated the termination of proceedings under Article 5 of Law No. 130/2022. Consequently, the case was formally closed without a substantive judgment on the tax dispute, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022; Art. 391, comma 3, del codice di procedura civile: When a case is listed for judgment and neither party requests a hearing within the legal term, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12358/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro EUROCLONE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANSONI GUGLIELMO unitamente all'avvocato CORASANITI GIUSEPPE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 6971/ 34/ 2016 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL