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Decreto — n. 21129/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil proceedings extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 21129/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings between the Revenue Agency and Vetroresina Spa extinguished. The lower court ruled that the case automatically terminated because neither party requested a hearing within the statutory timeframe following the transmission of the case list. Consequently, the court dismissed the appeal against the decision of extinction, leaving the procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure: Proceedings are extinguished by operation of law if no party requests a hearing within the prescribed term, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination time limit for hearing Revenue Agency civil procedure law continuazione dell'esecuzione ritiro della domanda di esecuzione soppressione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15805/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro VETRORESINA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA unitamente all'avvocato RETUS ERMINIO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 548/ 09/ 2022 depositata il 20/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto imp ositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL