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Decreto — n. 21115/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed; tax authority wins on extinction of proceedings due to lack of party request.

Numero d'incarto Decreto — n. 21115/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the tax authority against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The parties had submitted their tax declaration, which legally triggered the automatic extinction of the lawsuit under specific legislative provisions. The court upheld the lower court's decision because neither party formally requested the scheduling of a hearing to continue the trial.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure: When a tax declaration is submitted, proceedings extinguish unless a party requests a hearing within the legal term.

Parole chiave

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procedural extinction tax declaration submission civil appeal dismissal party request requirement legislative deadline contenzioso tributario lite in materia di tariffa arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2397/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro S.T.A.R. MOLISE S.R.L., LUCARELLI MICHELINO, D'ANGELO DOMENICO CARMINE, rappresentati e difesi dall’avvocato CIMA ANGELO WALTER unitamente all'avvocato COLUCCI PIETRO, avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. MOLISE n . 246/ 01/ 2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I