Cassation court allows taxpayer appeal by finding Revenue Agency failed to prove delegation for tax notice signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the second-instance tax court's decision, ruling that the Revenue Agency failed to prove the specific delegation authorizing the official who signed the tax assessment notice. The taxpayer argued the notice was null because the signatory lacked proper appointment, while the Agency claimed the signature sufficed. The court held that under established case law, the Agency must produce the actual delegation document in court to validate the act, a burden it did not meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 comma 1 d.P.R. n. 600/1973; Art. 20 d.P.R. n. 266/1987: In tax assessment notices, if the taxpayer contests the legitimacy of the signatory, the Revenue Agency bears the burden of proving the correct exercise of power by producing the specific delegation document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 1595/2016R.G. proposto da Goldoni Ornello, rappresentato e difes o d a ll’a vvocat o Alessandro Picozzi presso il cui studio in Roma, via dei Condotti n. 9 , è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzanon. 66/2/ 20 15, depositata il 5.06.2015 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - La Commissione tributa ria di primo grado di Bolzano rigettava i l ricorso propost o da Goldoni Ornello, titolare dell’impresa individuale denominata Goldtrade, avverso l’avviso di accertamento, riguardant e imposte dirette e IVA, anno 2007, in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l’appello propost o dal contribuente, rilevando, in sintesi, che: -l’ordine di verifica del primo accesso era validamente sottoscritto dal comandante interinale, in quanto rientrava nell’attività ordinaria della Guardia di Finanza e, svolgendo il comandante interinale l’attività in sostituzione di quello effettivo, egli era autorizzato a compiere gli atti normalmente riservati a quest’ultimo; - l’eventuale irregolarità formale dell’ordine di accesso non poteva comunque ripercuotersi sulla validità dell’avviso di accertamento, ma semmai sulla sola utilizzabilità dei risultati della verifica, che il contribuente non aveva contestato, non avendo impugnato l’avviso anche nel merito; - infondato era anche il motivo riguardante la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, in quanto l’atto impositivo può essere notificato anche per relationem; - l’avviso di accertamento risultava firmato dal capo area imprese minori e lavoratori autonomi dott.
Roberto R e becchi , su delega del direttore provinciale dott. Vincenzo G iunta, per cui era stato rispettato il disposto di cui all’articolo 42del d.P.R. n. 600 del 1973; - Goldoni Ornello impu gnava la sentenza della CTR con ricors o per cassazione, affidato aquattro motivi , illustrati da memoria ; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . CONSIDERATO CHE- C on i l prim o motiv o , il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 20 del d.P.R. n. 266 del 1987, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con riferimentoalla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, che ha dichiarato illegittime le nomine dei dirigenti nominati dall’Amministrazione finanziaria senza essere vincitori di concorso pubblico, fra cui vi era anche il dott.
Rebecchi che aveva sottoscritto il verbale di accertamento, rendendo nullo l’avviso di accertamento impugnato; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto implicita l’esistenza della delega a favore del sottoscrittore dell’avviso impugnato, sebbenel’Ufficio non l’avesse prodotta in giudizio ; - con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle Preleggi e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto valido l’avviso di accertamento impugnato, sebbene l’Ufficio non avesse allegato la delega che abilitava il comandante interinale a sottoscriverel’ordine di verifica; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., avendo la CTR confuso la ratio dell’eccezione formulata dal contribuente che non aveva contestat o la motivazione per relationem , ma la carenza di vaglio critico da parte dell’Ufficio che si è limitato a trasfondere in maniera acritica le conclusioni della Guardia di Finanza, senza compiere una verifica valutativa delle risultanze del PVC; - per il suo carattere assorbente va esaminato il secondo motivo che è fondato;- costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte , cui questo collegio intende dare seguito, quello secondo il quale, “In tema diavviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado digiudizio, la relativadelega, che pure è solo di firma e non di funzioni” (ex multis, Cass. n. 19190 del 17/07/2019); - l’Amministrazione non ha nella specie adempiuto a tale onere, non risultando dalla sentenza impugnata che la delega fosse stata prodotta in giudizio e non essendo sufficiente la mera indicazione che il funzionario firmava “su delega” delDirettore Provinciale; - l’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento degli altri; - i n conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata, con riferimento al motivo accolto,e rinviata alla C orte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , assorbit i gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado d i Bolzano , in diversa composizione, anche per le spese del