Cassation court allows appeal on tax costs, ruling minimum fees mandatory and rejecting appeal on omitted appeal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a regional tax court judgment regarding tax dispute costs and remanded the case for a new hearing. The appellant argued that the court applied minimum fee schedules incorrectly and failed to address specific appeal reasons concerning litigation cost compensation. The court accepted the fee argument based on mandatory minimums but rejected the claim regarding omitted pronouncements on appeal reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; D.M. n. 55/2014; Art. 24 L. 13 giugno 1942; Art. 112 c.p.c.: The application of minimum tariff fees is mandatory and cannot be reduced without specific justification, whereas the omission of a pronouncement on appeal reasons is not censurable if the first-instance judgment's cost compensation is implicitly confirmed by the appellate court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21633/2015 R.G. proposto da: RIZZO FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO MERLINO (MRLCRL73M02F158C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA, AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST.MESSINA n. 2113/2014 depositata il 23/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.
RILEVATO 1. che, con sentenza pubblicata in data 23/06/2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sez. staccata di Messina ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza della CTP di Messina che, in accoglimento del ricorso proposto da Francesco Rizzo, ha annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente relativi al recupero del maggior reddito per gli anni 1997 e 1998, oltre sanzioni ed accessori; ha, inoltre, posto a carico dell'Agenzia le spese del secondo grado del giudizio, liquidate in euro 400,00 omnicomprensive;
2. che avverso tale sentenza Francesco Rizzo ha proposto ricorso affidato a due motivi e l’Amministrazione è rimasta intimata; CONSIDERATO 3. che con il primo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell’art. 57 del R.D. 27.11.1933 n. 1578 e del D.M. n. 55/2014, art. 24, per violazione dei minimi tariffari previsti; che, afferma il ricorrente, il valore della controversia, pari ad € 8.098,37, era compreso nello scaglione tra euro 5.001,00 ed euro 26.000 del D.M. n. 55/2014, tabella 24, e che le spese, applicando i valori minimi all’epoca vigenti, avrebbero dovuto essere liquidate in complessivi euro 1.887,50, oltre rimborso forfetario (15%), Iva e CPA, per ciascuno dei due procedimenti riuniti solo in fase di decisione, dopo la discussione;
4. che con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sui motivi di appello con cui si contestava la compensazione delle spese di lite di primo grado;
5. che il primo motivo di ricorso deve essere accolto, in continuità con altri precedenti di questa Corte, osservandosi in particolare che la riduzione, ampiamente al di sotto dei minimi, operata dalla Corte territoriale, senza peraltro alcuna motivazione a riguardo, si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancita dalla L. 13 giugno 1942, art. 24 (v. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22991/2017; Cass. n. 19712/2016);
6. che il secondo motivo deve essere respinto, non essendo censurabile la compensazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, implicitamente confermata dalla CTR, in ragione dell’andamento della controversia, risolta a seguito di sentenza pronunciata dal giudice del lavoro in pendenza del giudizio;
7. che, in conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo motivato esame, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo motivato esame, nonché provveda all