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Ordinanza — n. 21023/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax enforcement opposition due to lack of interest and procedural nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21023/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court based its decision on two grounds: the opposition was filed against a non-rolled document and the enforcement procedure was already completed. The appellant failed to specifically challenge the second ground regarding the exhaustion of the special enforcement process, which renders the opposition moot. Consequently, the court rejected the appeal, ruling that the special enforcement procedure under the relevant decree is entirely extrajudicial and does not require judicial intervention once the third party pays.

Regesto Legislator

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Art. 72 bis d.P.R. 602/1973; Art. 615, 617 c.p.c.: The special enforcement procedure for tax debts against third parties is an extrajudicial process that concludes upon direct payment by the third party, thereby extinguishing any interest in opposing the execution once the debt is satisfied.

Parole chiave

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special enforcement procedure tax debt collection third party payment lack of interest inadmissible appeal extrajudicial process satisfaction of debt procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973
Francesco Federici, Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la ricorrente propose opposizione all’esecuzione, introdotta dall’agente della riscossione nelle forme speciali dell’art. 72 bis del d.P.R.
Art. 615 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello pre
art. 139 cod. proc. civ
Federici dell’art. 139 cod. proc. civ..
art. 2719 cod. civ
445 del 2000, dell’art. 2719 cod. civ., e dell’art.
art. 2043 cod. civ
civ., per non aver rilevato che l’agente della riscossione ha depositato documentazione in fotocopia, priva di dichiarazione di conformità; con il quinto motivo si è doluta della violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., 96 co.

Giurisprudenza citata

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Cass., 13 febbraio 2015, n. 2857
Cass., 14 novembre 2017, n. 26830
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12174-2014, proposto da: SAUZULLO Carmen Maria, c.f. SZLCMN76D66F839R, elettivamente domiciliatain Roma, via Catone n. 15, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Mazzucchiello, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Pisani- Ricorrente CONTRO EQUITALIA SUD s.p.a., cf 011210661002, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via MonteZebio n. 32, presso lo studio dell’avv. Raffaela Colamarino (studio Tamburro), rappresentata e dife sa dall’avv. Antonioluigi Iacomino– Controricorrente Avverso la sentenza n. 10701/2013, pronunciata d a l Tribunale di Napoli e depositata il 27 settembre 2013; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18gennaio 2023dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che la ricorrente propose opposizione all’esecuzione, introdotta dall’agente della riscossione nelle forme speciali dell’art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, ossia con Accertamento – Operazioni elusive - RGN 12174/2014 Consigliere rel. Federici pignoramento dei crediti verso terzi, relativa alla cartella di pagamento n. 07120050380687766000, dell’importo di € 120,00. Il giudice di pace, accogliendo le doglianze della contribuente, che asseriva non aver mai ricevuto la notifica della cartella, con sentenza n. 77537/2009 dichiarò l a nullità della cartella esattoriale, prodromica al pignoramento, e l’illegittimità di quest’ultimo, disponendo lo sgravio delle somme già prelevate.

Nel successivo grado d’appello, con la sentenza n. 10701/2013, pronunciata dal Tribunale di Napoli e depositata il 27 settembre 2013, ora al vaglio della Corte, la decisione di primo grado furiformata, con dichiarazione di inammissibilità della proposta opposizione. Il giudice partenopeo ritenne che l’opposizione all’esecuzione fosse inammissibile sia perché proposta avverso un estratto di ruolo, sia perché la procedura esecutiva era già giunta a compimento, con soddisfazione del creditore. Rilevò comunque che la cartella risultava regolarmente notificata il 14 febbraio 2006 (laddove l’opposizione era stata proposta con atto notificato il 12 novembre 2008), che il disconoscimento della documentazione prodotta da Equitalia era generico e privo di specifiche motivazioni, che la procedura esecutiva, promossa ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973,prevedeva che il pignoramento fosse rivolto nei soli confronti del terzo, infine che mancavanoi presupposti per la liquidazione del danno, pure riconosciuto dal giudice di primo grado a favore della contribuente.

La ricorrente ha censurato la sentenza, di cui ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a cinque motivi, cui ha resistito Equitalia con controricorso. Nell’adunanza camerale del 18gennaio 2023 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all’errata qualificazione della domanda attorea come opposizione all’estratto di ruolo,rispetto al quale ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto d’interesse ad agire; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, RGN 12174/2014 Consigliere rel.

Federici dell’art. 139 cod. proc. civ.. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché, nel dichiarare l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, ha disatteso la pronuncia sulla doglianza relativa al difetto di notifica della cartella esattoriale; con il terzo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell’art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la mancanza di conformità degli estratti di ruolo, secondo la previsione dell’art. 5, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, e pertanto non idonei a sostituire la copia della cartella di pagamento; con il quarto motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 20 del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 2719 cod. civ., e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver rilevato che l’agente della riscossione ha depositato documentazione in fotocopia, priva di dichiarazione di conformità; con il quinto motivo si è doluta della violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., 96 co.

Proc. civ., 59 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all’erronea statuizione sulla inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno riconosciuto dal giudice di pace. I motivi sono tutti inammissibili, poiché la difesa della ricorrente non si è avveduta che la pronuncia del giudice d’appello ha fondato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione su una doppia motivazione. La prima è quella con cui ha rilevato che l’opposizione era stata proposta avverso un estratto di ruolo, la seconda è quella con cui ha evidenziato il difetto d’interesse all’opposizione perché il procedimento esecutivo, con il versamento delle somme pignorate presso terzi ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e con il soddisfacimento del credito dell’ente riscossore,era stato definito.

Questo secondo profilo non ha costituito oggetto di alcuna autonoma e specifica censura, né in tal senso ha rilievo la circostanza che il 17 ottobre 2008 la ricorrente avrebbe ricevuto dal terzo pignorato, evidentemente il proprio datore di lavoro, la comunicazione della ritenuta del quinto dello stipendio con versamento delle somme ad Equitalia. A parte che per il principio di autosufficienza tale comunicazione doveva essere riprodotta nel RGN 12174/2014 Consigliere rel. Federici ricorso, in ogni caso essa stessa conferma la definizione del procedimento esecutivo speciale.

Il pignoramento del credito presso terzo previsto dal citato art. 72 bis cit. è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede neppure l’intervento del giudice dell’esecuzione se al comando segue l’adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Si tratta di un procedimento che inizia con la notificazione dell’ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicchénon deve essereneppure iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all’ufficio giudiziario, neppure per l’assegnazione delle somme, né può essere soggetto all’applicabilità dell’art. 159-ter disp. att. cod.proc. c iv ., atteso che nessun interessato, neppure il debitore opponente, può sostituirsi al creditore per curare l'iscrizione a ruolo, essendo tale incombente semplicemente inesistente perché non previsto dalla legge (cfr.

Cass.,13 febbraio 2015, n. 2857; 14 novembre 2017, n. 26830).Peraltro la contribuente debitrice non ha neppure mai lamentato di non aver ricevuto notifica del pignoramento promosso nelle forme dell’art. 72 bis cit., così che nessuna doglianza può sollevare in ordine alla ritualità del procedimento introdotto e definito. Ilricorso va in conclusione dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di €900,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello pre