Italian tax court suspends proceedings due to taxpayer's request to join the 2022 tax amnesty law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings following the taxpayers' request to join the 2022 tax amnesty. The taxpayers argued that the amnesty law's requirements were met and sought a suspension of the ongoing litigation against the tax authority. The court granted this request, citing the specific provisions of the amnesty law that allow for procedural suspension upon meeting statutory conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 della legge 31 agosto 2022 n.130; The court must suspend tax proceedings when taxpayers timely request to join the amnesty law and demonstrate compliance with its normative requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.15526/2015 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro Società D.A.F. Costruzioni di Di Stasio Angelo e Fabio s.n.c., in persona del l.r.p.t., Di Stasio Angelo e Fabio, quali soci e legali rappresentanti della società, rappresentat i e difes i dall’avv. Marco Ghilardi, elettivamente domiciliati in Roma alla via Carlo Denina n.50, presso l’avv. Massimo Ianni Ficorilli. -controricorrente- avverso la sentenza n.91/17/15della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata in data 11 dicembre 2014, depositata i n data 15 gennaio 2015e non notificata. tributi r.g. n.15526/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal consigliere Andreina Giudicepietro . RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle entratericorre con due motivi contro la Società D.A.F. Costruzioni di Di Stasio Angelo e Fabio s.n.c., in persona del l.r.p.t., Di Stasio Angelo e Fabio, che resist ono con controricorso , avverso la sentenza n.91/17/15della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata in data 11 dicembre 2014, depositata in data 15 gennaio 2015 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficiocontro l a decision e n. 1 36/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Pistoia, che avevaparzialmente accoltoi ricorsi riuniti de i contribuenti, in controversia concernente l’impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative al l’anno di imposta 2006.
2. Con la sentenza impugnata, la C.t. r. riteneva che il valore degli immobili risultante dal mutuo ipotecario stipulato per il loro acquisto, in assenza di ulteriori elementi, costituiva una “presunzione semplice” e non poteva essere assunto come dimostrazione di maggiori ricavi, in quanto l’ufficio non aveva prodotto documentazione extracontabile, contratti preliminari di acquisto, indagini bancarie.
3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197.
4. Con memoria depositata in data 9 giugno 2023, i contribuenti hanno manifestato l’intenzione di aderire al condono di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, chiedendo di sospendere il procedimento. CONSIDERATO CHE: r.g. n.15526/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro Preliminarmente deve rilevarsi che, a seguito del tempestivo deposito dell'istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art.5, comma 10, della legge 31 agosto 2022 n.130,ricorrendone i requisiti normativi, occorre provvedere in conformit̀ , con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Dichiara sospesoil processo ai sensi dell'art.5, commi 7 e 10, legge 31 agosto 2022 n.130fino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuov