Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify procedural error facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed Luca Soriano's appeal against a regional tax commission decision confirming income assessments. The taxpayer argued procedural violations but failed to specify the factual basis for the alleged error in the cassation petition. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under the principle of autosufficiency, which requires precise factual allegations for procedural grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.; The principle of autosufficiency of the cassation appeal renders a grievance inadmissible if the applicant fails to specify the factual content of the procedural error alleged.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20906/2016 R.G. proposto da: SORIANO LUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Carmela De Franciscis dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1190/03/2016 , depositata il 10 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere dott.
Valentino Lenoci; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF 2006-2007 R.G. N.20906/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 1. L’Agenzia delle Entrate di Avellino notificava, in data 7 aprile 2011, a Soriano Luca avvis i di accertamento n. TFK010400713/2011 e n. TFK010400714/2011, con i quali veniva accertato,nei confronti del predetto contribuente, con metodo sintetico, un reddito complessivo rispettivamente, per l’anno 2006, di € 171.787,00 e, per l’anno 2007, di € 154.663,00, ai fini IRPEF e relative addizionali, applicando altresì sanzioni e interessi.
2. Proposti dal contribuente ricorsi avverso tal i avv is i di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Avellino, con sentenza n. 212/01/2013, depositata il 6 giugno 2013, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, riducendo del 40% gli accertamenti, con sanzioni al minimo edittale e compensandole spese.
3. Interposto gravame dal contribuente e appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 1190/03/2016, pronunciata il 2 dicembre 2015e depositata in segreteria il 10 febbraio 20 16 , rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, rigettando il ricorso originario del contribuente, confermando quindi gli accertamenti impugnati e condanna ndo il soccombente alle spese.
4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione Soriano Luca, sulla base di cinquemotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 21 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: R.G. N.20906/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 6. In via preliminare si prende atto della richiesta,da parte del ricorrente,che il presente ricorso sia riunito con il ricorso pendentedinanzi codesta Corte al n. 14095/2014 R.G. , aventi quale parte ricorrente l’Ufficio e quale controricorrente l a Vesuvio s.r.l., di cui il contribuente è socio unico.
La richiesta di riunione deve comunque essere rigettata, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tra i due accertamenti, posto che gli accertamenti nei confronti del Soriano, seppure socio unico della Vesuvio s.r.l., non hanno riguardato la distribuzione di dividendi extra-contabili (sulla base del noto principio della ristretta base partecipativa), ma avevano natura di accertamento sintetico, sulla base delle somme versate da quest’ultimo nelle casse sociali. 6.1. Con il primo motivo di ricorso Soriano Luca eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 163 del d .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(testo unico delle imposte sui redditi), e dell’art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per violazione del divieto di doppia imposizione.
In particolare, sostiene il ricorrente che la C.T.R. , nell’accogliere l’appello incidentale dell’Ufficio, avrebbe erroneamente ritenuto legittima la tassazione di redditi già in precedenza assoggettati a imposizione, in quanto ritenuti ricavi occulti dellasocietà Vesuvio s.r.l. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice. Sostiene, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. non avrebbe considerato, in sede di decisione, la circostanza che R.G.
N.20906/2016 Cons. est. Valentino Lenoci era passata in giudicato il capo della sentenza di primo grado emessa dalla C.T.P. di Avellino nei confronti della Vesuvio s.r.l. per l’anno d’imposta 2007 su ricorso di quest’ultima avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa Vesuvio s.r.l. (sentenza n. 626/05/2011), laddove aveva sancito che non era il socio Soriano a generare le disponibilità finanziarie della società, ma era la stessa Vesuvio s.r.l. che generava ricavi occulti. 6.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, il contribuente che egli aveva formulato uno specifico motivo di appello, portando all’attenzione della C.T.R.l’intervenuto accertamento di ricavi occulti in capo alla Vesuvio s.r.l., e l’acclarata esclusione che tali ricavi fossero riconducibili a finanziamenti del Soriano; su tale motivo la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi. 6.4. Con il quarto motivo di ricorso Soriano Luca deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto e quinto comma e dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Rileva il ricorrente che non vi erano i presupposti per procedere ad accertamento nei suoi confronti, essendo assorbente la considerazione che i redditi che gli venivano imputati era invece redditi della Vesuvio s.r.l. 6.5. Con il quintomotivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. R.G. N.20906/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Sostiene, in particolare, il ricorrente che la sentenza impugnata era sostanzialmente immotivata, con riferimento all’avvenuto accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio.
7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo, secondo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati. Posta la diversità dei soggetti sottoposti a imposizione, l’operatività del divieto della doppia imposizione, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 163 del D.P.R. n. 917/1986, implica la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto, condizione che non si verifica in caso di duplicità di prelievo su un reddito la cui identità sia meramente economica, ma che in realtà vengaconsiderato dalla norma tributaria quale presupposto di distinti prelievi fiscali (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27625;
Cass. civ., Sez. V, 21 gennaio 2008, n. 1168). Su tale base, come si evince anche dalla sentenza della C.T.R. della Campania – sezione staccata di Salerno n. 476/12/2013 , allegata all’interno del ricorso, nel caso di specie l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Vesuvio s.r.l. si basava principalmente sulla ricostruzione analitica operata, da parte dell’Ufficio, rispetto ai maggiori ricavi della società stessa, emersi a seguito della formulazione di una media ponderata rispetto a un individuato campione merceologico. I versamenti, operati a titolo di finanziamento infruttifero da parte dell’unico socio, pertanto, non venivano adottati quale presupposto di tale accertamento e, quindi, non erano in quella sede oggetto di tassazione.
Diversamente, proprio R.G. N.20906/2016 Cons. est. Valentino Lenoci dalla ricostruzione effettuata rispetto alla predetta società seguiva la segnalazione all’Ufficio del nominativo di Soriano Luca, in quanto a tali versamenti non corrispondeva una relativa capienza reddituale, con conseguente inizio dell’attività di accertamento sintetico in rettifica del reddito dichiarato per i periodi di imposta considerati. Il presupposto impositivo, quindi, era radicalmente diverso, ragion per cui non vi è stata violazione del divieto di doppia imposizione. 7.2.
Il terzo motivo è inammissibile. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione comporta che, quando sia addotto un vizio di error in procedendo, il ricorrente non sia dispensato dall’onere di specificare, a pena di inammissibilità, il contenuto della censura mediante l’indica zione specifica dei fatti processuali posti a fondamento dell’errore che si vuole sottoporre al vaglio di codesta Corte (ex multis, v.: Cass. civ., 20 settembre 2006, n. 20405; Cass. civ., 29 settembre 2017, n. 22880). Nel caso di specie, il contribuente non riporta all’interno del ricorso né il contenuto della domanda espressa nell’atto introduttivo di primo grado, sulla cui base asserisce esservi stata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., né il contenuto della sentenza della C.T.P., rispetto alla quale valutare la sussistenza dell’omessa pronuncia sulla domanda.
Ciò considerato, non risulta possibile accertare la fondatezza della doglianza presentata nelsuddetto motivo di ricorso, che pertanto deve essere considerato inammissibile. 7.4. Il quinto motivo è invece infondato. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per motivazione soltanto apparente, in relazione all’accoglimento R.G. N.20906/2016 Cons. est. Valentino Lenoci dell’appello incidentale proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado. Va tuttavia rilevato che, attraverso il rigetto dell’appello principale proposto dal Soriano e la relativa motivazione, la C.T.R. ha, sostanzialmente, anche motivato con riguardo all’accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, non avendo il contribuente fornito adeguata prova circa la provenienza non reddituale delle somme versate nelle casse della società Vesuvio s.r.l., dovendosi così confermare integralmente gli accertamenti operati dall’Ufficio.
8. Consegue il rigetto delricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato pr