Court dismisses tax refund appeal due to taxpayer's withdrawal and acceptance of tax office's position.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax refund appeal extinguished because the taxpayer withdrew their claim and accepted the tax office's position. The taxpayer had previously argued for a reduced tax rate on supplementary pension funds, but later renounced the refund and the subsequent cassation appeal. Consequently, the court ruled that the lack of interest in the proceedings justified the termination of the case without further examination of the tax arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 d.lgs. 252/2005; Art. 306 c.p.c.: When a taxpayer withdraws their claim and accepts the tax authority's position, the interest in the proceedings ceases, leading to the extinction of the judgment.
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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 36477 / 20 1 8 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro COMANDINI PIETRO, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli Avv. FEDERICO LUCIANO FERRI E STEFANO RUBEO, presso i quali ha eletto domicilio in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, N. 123 -controricorrente- avverso la sentenza n. 294 3 /06 /201 8 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLAZIO, depositata i n data 08 /05/2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, contro la pronuncia in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 23961/2016 resa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, nel giudizio pendente fra l’Amministrazione e Pietro Comandini. Il giudizio di primo grado era stato promosso dal contribuente avverso il diniego di rimborso di maggiore Irpef e addizionali, trattenute e versate dall’Inps, quale sostituto d’imposta, sulla sua pensione integrativa per le annualità comprese fra il 2007 e il 2013.
2. La sentenza d’appello, preso atto del concorde rilievo dell’intervenuta decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per il primo triennio, si è richiamata, per il resto, alle pronunzie di questa Corte che avevano ritenuto la pensione integrativa in questione soggetta a tassazione sull’87,50% delle spettanze, anziché sull’intero.
3. Il Comandiniha resistito con controricorso e depositato note in prossimità dell’udienza. Considerato che:
1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in relazione alla ritenuta applicazione della disciplina agevolatrice a tutti i trattamenti previdenziali, anziché, come previsto, ai soli ex dipendenti del settore privato, fra i quali non era compreso il contribuente.2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del medesimo decreto, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della l. 17 maggio 1999, n. 144, in relazione all’omesso rilievo, da parte dei giudici d’appello, della limitazione all’operatività del beneficio prevista in relazione all’efficacia intertemporale deifondi di previdenza.
3. In via preliminare, va osservato che, con le note depositate il 4 e il 23 giugno 2023, il contribuente ha dichiarato di rinunziare alla propria pretesa al rimborso, allegando altresì l’intervenuta accettazione da partedell’Ufficio, con rinunzia al ricorso per cassazione e assenso alla compensazione delle spese. La rinuncia all’originaria domanda è significativa del venir meno dell’interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. Infatti –pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinunzia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione – l’effetto processuale che deriva dal la rinuncia all’azione espressamente formulata dall’affermato creditoreè significativa della sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, e quindi di uno dei presupposti processuali.
In ogni caso, l’intervenuta accettazione da parte dell’Ufficio vale a consentire una declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese possono essere compensate in conformità alla concorde richiesta delle parti. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della