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Ordinanza — n. 20930/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling central data validation equals digital signature for tax roll validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20930/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's dismissal of a tax assessment. The agency argued the regional court failed to recognize that centralized data validation by the financial administration constitutes a valid substitute for a physical or digital signature on tax rolls. The court agreed, citing specific provisions that grant legal equivalence to such automated validation, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 DPR 602/1973; Art. 1, comma 5-ter, lett. e) DL 106/2005: Centralized data validation by the creditor administration constitutes an equipollent form of signature, rendering the tax roll executable without a physical or electronic signature by the office holder.

Parole chiave

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tax roll executability digital signature equivalence centralized data validation administrative financial system Cassation remand tax assessment appeal signature formalities computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4, DPR 29 settembre 1973, n. 602
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione dell’art. 12, comma 4 , del d .P.R.
Art. 1, comma 5-ter, lett. e), DL 17 giugno 2005, n. 106, conv. dalla legge 31 luglio 2005, n. 156
Cass. 18 novembre 2015, n.
Art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
156, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto la C.T.R.
Art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., in quanto la C.T.R.
Art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Con il terzo motivo la ricorrenteeccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 novembre 2015, n. 23550
Cass. 18 novembre 2015, n. 23550) , essendo una modalità idonea a garantire l’autenticità e la sottoscrizionedel ruolo da parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato (v.
Cass. 24 gennaio 2019, n. 1995
Cass. 24 gennaio 2019, n. 1995).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22751/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –ricorrente – contro PROMOECO SERVIZI MULTISERVIZI ENERGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 965/2 1 /2016 , depositata il 14 marzo 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere dott. Valentino Lenoci ; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Enna, a seguito di controllo automatizzato del Mod. Unico 2007, liquidava e rendeva esecutivo , nei confronti della società CARTELLA PAGAMENTO – IVA – IRAP 2006 R.G. N.22751/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Promoeco Servizi Multiservizi Energia s.r.l., il ruoloper l’anno di imposta 2006, rispetto a compensazioni ritenute indebite per un valore di € 300.001,00 , e a l tardivo versamento dell’IVA per un valore di € 523,45, applicando altresì interessi e conseguenti sanzioni. Successivamente, in data 4 giugno 2010, l’Agente della Riscossione notificava alla contribuente la cartella di pagamento n. 29420100001636720, dell’importo di €358.503,11.

2. Avverso tale iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento la società Promoeco Servizi Multiservizi Energia s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Enna la quale, con sentenza n. 85/2/2011 , depositata il 7 aprile 2011 , lo accoglieva , annullando conseguentemente l’atto impugnato.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della S icilia , con sentenza n. 965/21/2016 , pronunciata il 12 gennaio 2015 e depositata in segreteria il 14 marzo 2016, rigettava l’appello e compensava le spese.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tremotivi. La contribuente non si è costituita in giudizio, rimanendo intimata.

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per l’adunanza in ca mera di consiglio del 21 febbraio 2023 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

6. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. R.G. N.22751/2016 Cons. est. Valentino Lenoci 6.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione dell’art. 12, comma 4 , del d .P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 1, comma 5-ter, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto la C.T.R. non avrebbe considerato, ai fini dell'efficacia esecutiva del ruolo, l’equipollenza tra la firma digitale e/o cartacea e la validazione dei dati eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’amministrazione finanziaria. 6.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., in quanto la C.T.R. non avrebbe esaminato l’allegazione, addotta in giudizio, dell’elenco dei ruoli vistato e sottoscritto dal titolare dell’Ufficio. 6.3. Con il terzo motivo la ricorrenteeccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. adottato una mera motivazione per relationemrispetto alla decisione della C.T.P.

7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1.Il primo motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d .P.R. n. 602/1973, l’esecutività del ruolo è subordinata alla sottoscrizione dello stesso, anche mediante firma elettronica, da parte del titolare dell’ufficio o da un suo delegato.Rispetto alle modalità con le quali tale sottoscrizione può essere apposta, accanto alla R.G. N.22751/2016 Cons. est. Valentino Lenoci sopracitata norma, che ritiene valida la firma digitale, è necessario considerare anche l’art. 1 del d.l. n. 106/2005 , conv. dalla legge n 156/2005.

Tale normaprevede, al comma 5-ter, lett. e), che le disposizioni del comma primo e quarto dell’art. 12 del D.P.R. n. 600/1973 si interpretino nel senso che i ruoli possano essere formati e resi esecutivi anche attraverso la validazione dei dati ivi contenuti da parte del sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, che può eseguirsi anchein via centralizzata. In tal senso, quindi,anche la validazione così esplicata è da considerarsi forma equipollente di sottoscrizione del ruolo (v. Cass. 18 novembre 2015, n. 23550) , essendo una modalità idonea a garantire l’autenticità e la sottoscrizionedel ruolo da parte del titolare dell’ufficio o di un suo delegato (v.

Cass. 24 gennaio 2019, n. 1995). 7.2. Anche il secondo motivo è fondato. Il giudice a quo ha ritenuto che la produzione in giudizio dell’elenco dei ruoli vistati non riuscisse a integrare la prova della sottoscrizione digitale da parte del titolare dell’Ufficio o di un suo delegato. Tenuto conto di quanto precisato nel punto precedente, èallora necessario che la C.T.R., in sede di rinvio, valuti, ai fini del raggiungimento della prova della sottoscrizione del ruolo mediante validazione informatizzata in via centralizzata, l’allegazione prodotta dall’Ufficio in entrambi i gradi di giudizio. 7.3.

Il terzo motivo resta assorbito nell’accoglimento dei motivi precedenti.

8. Consegue l’accoglimento del ricorso, nei termini suindicati. R.G. N.22751/2016 Cons. est. Valentino Lenoci La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolt i , con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione, per nuovo giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiaraassorbito il terzo motivo . Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , in diversa composizione, per nuovo giudizio, nonché pe