Court dismisses tax authority appeal against regional court ruling invalidating collection notice due to lack of prior irregularity notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional court decision that invalidated a tax collection notice. The regional court ruled the notice illegitimate because it lacked a prior communication of irregularities and was issued outside the scope of the special assessment procedure. The Court agreed, holding that such notifications are only required when uncertainties exist regarding the tax declaration itself, not merely for unpaid amounts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 bis, DPR 600/1973; Art. 6, comma 5, Law 212/2000: A prior communication of irregularities is not mandatory for issuing a collection notice when the debt stems solely from unpaid declared amounts, as no uncertainty exists regarding the declaration's content.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2239/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Mediterranea Vacanze srl, Equitalia ETR spa –intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 184/4/12, depositata il4 dicembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l' 11 maggio 2023dal Consigliere Enrico Manzon.
Oggetto: imposte dirette ed IVA - cartella di pagamento Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 72/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, che aveva accolto il ricorso proposto da Mediterranea Vacanze srl contro la cartella di pagamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare che, come affermato dai primi giudici, la cartella esattoriale impugnata doveva considerarsi illegittima sia perché non preceduta dalla comunicazione di irregolarità della dichiarazione fiscale di periodo sia perché emessa al di fuori della sfera di applicabilità dell’art. 36 bis, dPR 600/1973.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. La società contribuente e l'agente della riscossione sono rimasti intimati. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 36 bis, dPR 600/1973, 54, dPR 633/1972, 6, comma 5, legge 212/2000, poiché la CTR ha statuito l'invalidità della cartella esattoriale impugnata in quanto non preceduta dalla comunicazione di irregolarità dichiarativa ed emessa in un caso che non consente l'adozione della speciale procedura accertativa di cui alle prime due disposizioni legislative evocate.
La censura è fondata. Va ribadito che «L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997» ( ex pluribus Sez. 5- , Ordinanza n. 18405 del 30/06/2021, Rv. 661776 - 01) , essendo peraltro pacifico che la procedura di controllo automatizzato e relativa iscrizione a ruolo/emissione della cartella di pagamento sono pienamente legittimiti nel caso, quale quello di specie, di omesso versamento di imposte.
L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo (omesso esame di fatto decisivo e controverso), peraltro precluso per "doppia conforme" ex art. 348 ter, cod. proc. civ. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa c