Tax court declares process extinguished due to failure to request settlement hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, and no objection to the extinction was raised. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the deadline for requesting a settlement hearing unless the parties specifically request a hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12970/2018R.G. proposto da: Matani Giovanna, rappresentata e difesa dall’Avv. Sigmar Frattarelli, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC: sigmar.frattarelli@pecavvocatiteramo.it; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. dell’Abruzzo n. 870/03/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. TA901I201326/2015. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il06/07/