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Decreto — n. 20860/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 20860/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a review of the tax assessment, while the tax authority maintained the procedural bar applied. The court ruled that without a formal request for settlement, the statutory time limit expired, terminating the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed period, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement request time limit expiration tax administrative litigation procedural termination contenzioso tributario ripresa dell'imposta sul valore aggiunto crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27654/2018 R.G. proposto da Giamboni Valerio, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Marco Agnoli, con domicilio eletto in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell’Avv. Guido Fiorentino; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 554/10/18, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. THQ013I01791.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO