Italian Supreme Court allows tax agency appeal, quashing regional court order for state aid refund due to EU Commission incompatibility ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the tax agency's appeal against a regional court order mandating a state aid refund. The regional court had recognized a 90% reimbursement based on a final judgment, but the Supreme Court found it failed to verify the European Commission's 2015 decision declaring such aid incompatible with the internal market. The Court ruled that the enforcement judge must actively verify the compatibility of the specific aid with EU rulings to ensure the final judgment is correctly implemented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 17 della l. n. 289 del 2002; Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.: The judge of enforcement must actively verify the compatibility of the specific aid with EU Commission decisions to ensure the final judgment is correctly implemented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro SANITERMICA IBLEA DI TUMINO GIUSEPPE C. S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via d ei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’Avv. Marcello Magnano di San Lio, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Guastella; - controricorrente – avverso la sentenza n. 3779/34/17 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il 2 ottobre2017;
OTTEMPERANZAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito. Rilevato che: con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva il ricorso proposto dalla Sanitermica Iblea di Tumino Giuseppe C. s.r.l., per l’ottemperanza della sentenza della medesima commissione tributaria n. 2221/34/14, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto della predetta società al rimborso del90% dell’ILOR versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17,della l. n. 289 del 2002.
Avverso la suddetta sentenzal’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la societàcontribuente. Considerato che: 1.Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992. Censura la sentenza impugnata per non avere esaminato la questione prospettata dall’Ufficio nel giudizio di ottemperanza relativa alla portata precettiva della decisione 14/08/2015 C ( 2015 ) 5549 final della Commissione europeae alla conseguente esclusione dal rimborso della società.
2. Il ricorso è fondato.
3. Va premesso che costituisce un mero refuso l’indicazione – quale sentenza impugnata con il ricorso per cassazione - della pronuncian. 2221/34/14 , depositata il 7 lugl io 2014, essendo questa la decisione passata in giudicato per la cui ottemperanza è stato introdotto il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, conclusosi con la sentenza n.3779/34/17, prodottainsieme al ricorso per cassazione e nei confronti della quale sono rivolte le doglianze della società contribuente.
4. Si osserva, poi, che gli aiuti di Stato concessi con le agevolazioni fiscali e contributive connesse con calamità naturali – e, per quel che qui rileva, con il sisma Sicilia del 1990 – sono stati dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea con la decisione 14/08/2015 C(2015) 5549 final, che ha riguardato l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, disposizione su cui si fonda il rimborso riconosciuto con la sentenza passata in giudicato per la cui ottemperanza è stata emessa la decisione qui gravata. La sentenza che ha riconosciuto il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa, ed è altresì passata in giudicato, in un momento in cui non vi era ancora la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato; tuttavia, la Commissione aveva avviato la procedura per l’esame dei provvedimenti adottati con la l. n. 289 del 2002 con la decisione 17/10/2012 C(2012)7128 final, con la quale aveva, altresì, ingiunto, ai sensi dell’art. 11 del regolamento CE n. 659/1999, la sospensione di tali aiuti fino al momento delladecisione finale.
La sospensione, quindi, è intervenutain pendenza del giudizio definito con la sentenza passata in giudicato.
5. Ciò posto, vanno richiamati e ribaditi i principi già espressi da questa Corte nelle decisioni n. 23379 del 2022 e n. 1189del 2023 . 5.1. Costituisceprincipio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. n. 35984del 2021).
Attribuire effetti alla sola decisione definitiva anche nell’ipotesi in cui la Commissione, pur non essendosi ancora espressa sulla compatibilità dell’aiuto di Stato, ne abbia disposto la sospensione, di fatto ne vanificherebbe la competenza esclusiva. L’ingiunzione di sospensione –adottata con decisione del 17/10/2012 – era obbligatoria anche per gli organi giurisdizionali, tenuti a conformarsi alla medesima ed a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva (cfr. Corte giust.21/11/2013, C-284/12, Deutsche Lufthansa). Va aggiunto, in proposito, che nemmeno una decisione definitiva della Commissione che riconosca la compatibilità di un aiuto illegale dopo la sua concessione può avere l’effettodi regolarizzare le misure di esecuzione adottate in violazione della clausola di sospensione (Corte giust.23/01/2019, C-387/17, Fallimento Traghetti del Mediterraneo;
Corte giust. 19/03/2015, C-627/13, OTP Bank; Corte giust. 12/02/2008, C- 199/06, CELF et Ministre de la Culture et de la Communication). L’ingiunzione di sospensione imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione di aiuti di Stato; la successiva decisione del 14/08/2015 disponeva poi l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti. Per l’effetto della precedente sospensione, deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancora divenute definitive. 5.2.
Deve poi r itenersi che nulla osti alla verifica in sede di ottemperanza della compatibilità del dictum contenuto nella sentenza passata in giudicato con la decisione della Commissione, in considerazione della peculiare natura «attuativa» del giudizio di ottemperanza, ed in particolare di quello tributario; questo, infatti, presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia perché́il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 16569del 2019, in motivazione).
Questa Corte ha, altresì, affermato che, se da un lato il potere del giudice dell'ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può̀ che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall'altro lato, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 15827 del 2016).
Il giudice dell'ottemperanza, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato. In tale contesto dell'attività̀ cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare (cfr.
Cass. n. 16289del 2022). La valutazione della compatibilità della singola agevolazione concessa con la decisione della Commissione, pertanto, ben può essere compiuta in sede di ottemperanza in ragione delle caratteristiche specifiche di questo giudizio.
6. Il ricorso va quindi accolto nei termini sinora precisati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo affinché provveda, in diversa composizione, in conformità ai predetti principi e a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demand