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Ordinanza Interlocutoria — n. 20847/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 20847/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20847/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 1060-2020, proposto da: FIORILLO Ernesto, cf. FRLRST51L22F537P, elettivamente domiciliato in Roma, via della Mercede n. 11, presso lo studio dell’avv. Luigi Ragno, rappresentatoe difeso da sé medesimo e dall’avv. Gianfilippo Ceccio - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 4772/02/2018della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina,depositata il 2.11.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 20 dicembre 2022 dal Consigliere dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 20847/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Nelle more del processo il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della definizione agevolata delle cause tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130. Nell’adunanza camerale del 20dicembre 2022 la causa è stata riservata. Considerato che Il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022. A tal fine ha depositato apposita dichiarazione, ritualmente sottoscritta.

Parole chiave

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ristrettezza finanziaria professioni bancarie violazione dei doveri professionali assistenza amministrativa fiscale internazionale procedura disciplinare degli avvocati irregolarità finanziarie
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 1060-2020, proposto da: FIORILLO Ernesto, cf. FRLRST51L22F537P, elettivamente domiciliato in Roma, via della Mercede n. 11, presso lo studio dell’avv. Luigi Ragno, rappresentatoe difeso da sé medesimo e dall’avv. Gianfilippo Ceccio - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 4772/02/2018della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina,depositata il 2.11.2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 20 dicembre 2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici, Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a Fiorillo Ernesto l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 1999, fu rideterminato il reddito Accertamento bancario RGN 1060/2020 Consigliere rel. Federici del contribuente, esercente la professione di avvocato. L’accertamento era stato fondato su indaginibancarie, che avevano rivela t o maggiori introiti. Il Fiorillo impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che con sentenza n. 230/01/2009 ne accolse le ragioni.

L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, fu accoltocon sentenza n. 4772/02/2018, che riformò la pronuncia di primo grado e rigettò i l ricorso introduttivo. Il giudice regionale ha ritenuto che fosse irrilevante la presentazione, da parte del contribuente, della domanda di condono tombale, inapplicabile pertanto alla definizione della posizione fiscale contestata, e, nel merito, ha riconosciuto fondato l’accertamento. Il ricorrente ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a tre motivi, contrastati dall’Agenzia delle entrate con controricorso.

Nelle more del processo il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della definizione agevolata delle cause tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130. Nell’adunanza camerale del 20dicembre 2022 la causa è stata riservata. Considerato che Il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022. A tal fine ha depositato apposita dichiarazione, ritualmente sottoscritta.

Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio e rinvia a