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Ordinanza — n. 20835/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to failure to challenge specific acts within statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20835/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible, ordering her to pay the opposing parties' legal costs. The taxpayer had previously lost at the provincial and regional tax commission levels regarding a tax freeze notice. The court ruled that several grounds for appeal were invalid because the underlying tax assessments and related notices had not been challenged within the required legal deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 139 cod. proc. civ.; l. 20 novembre 1982, n. 744: An appeal is inadmissible if the taxpayer fails to challenge specific tax assessment acts within the statutory time limits, rendering those acts unimpugnable in subsequent proceedings.

Parole chiave

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tax freeze notice statutory time limits inadmissible appeal unimpugned acts procedural exhaustion esecuzione per crediti fiscali notificazione viziata avviso di pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 139 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso Ciacci Elisa eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’art.
l. 20 novembre 1982, n. 744
d.P.R. n. 600/1973
42 del d.P.R. n. 600/1973 (con riferimento alla sottoscrizione da parte di soggetti non legittimati) in relazione agli avvisi di accertamento presupposti che, come già detto, non risultano impugnati nel presente giudizio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 139 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso Ciacci Elisa eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ.
art. 156 cod. proc. civ
Con il secondo motivo di ricorso la contribuentededuce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ.
art. 26 d.lgs. n. 46/1999
Valentino Lenoci notifica non era stata effettuata seguendo le prescrizioni del citato art. 26 d.lgs. n. 46/1999.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26293/2016R.G. proposto da: CIACCI ELISA, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Pollaiolo n. 5 , presso lo studio dell’Avv. Grazia Maria Gentile dalla quale è rappresentat a e difes a in virtù di procura speciale in calcea ricorso ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –controricorrente – e EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONES.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 10, presso lo studio dell’avv.

Lucio Ghia dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso; PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO –IRPEF 2014 R.G. N.26293/2016 Cons. est. Valentino Lenoci –controricorrente – e COMUNE DI FIUMICINO,in persona del Sindaco pro - tempore ; –intimato– REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro - tempore, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazion. 1931/21/2016 , depositata l’11 aprile 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023dal consigliere dott.

Valentino Lenoci ; -Rilevato che:

1. Equitalia Sud s.p.a. (successivamente Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.)notificava, in data 3 luglio 2014, a Ciacci Elisa comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780201400006746000, per un importo complessivo di € 67.134,74, costituito dalla somma delle risultanze di debiti IRPEF, tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistica per un valore di € 59.168,20, nonché di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada di€ 7.759,26 e di spese di procedura di € 207,28.

2. Avverso tale preavviso di fermo amministrativo Ciacci Elisa proponeva ricorso, per i debiti di natura tributaria di € 59.168,20, alla Commissione tributaria provinciale di Romala quale, con sentenza n. 9952/48/2015, depositata il 4 maggio 2015, lo rigettava.

3. Interposto gravame dallacontribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1931/21/2016, pronunciata l’8 marzo 2016 e depositata in segreteria l’11 R.G. N.26293/2016 Cons. est. Valentino Lenoci maggio 2016, rigettava l’appello e condannava la contribuente alle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, sulla base di nove motivi. Resistono con controricorso Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate.

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 21 febbraio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

6. Il ricorso in esame, come si è visto, è affidato a nove motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso Ciacci Elisa eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 7, terzo comma, della l. n. 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto come validamente notificate le cartelle di pagamento, presupposte al preavviso di fermo, la cui notifica era avvenuta a mani del portiere dello stabile, senza che l’incaricato della consegna effettuasse alcuna ricerca del destinatario dell’atto. 6.2.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuentededuce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e dell’art. 12 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Rileva, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo, in quanto tale R.G. N.26293/2016 Cons. est. Valentino Lenoci notifica non era stata effettuata seguendo le prescrizioni del citato art. 26 d.lgs. n. 46/1999. 6.3.

Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Sostiene, in particolare, la ricorrente che, con riferimento alla cartella di pagamento n. 0972012000801388000, relativa alle tasse automobilistiche 2006/2007, il relativo credito era prescritto, mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09720110220741722000 e n. 09720110238904016000, per una parte dei tributi era stato eseguito uno sgravio, mentre per la restante parte il diritto alla riscossione era ormai prescritto, e l’agente della riscossione era decaduto dalla possibilità di emettere le cartelle medesime. 6.4.

Con il quarto motivo di ricorso la contribuente deduce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice,con riguardo alla esibizione di tutti gli atti in originale. 6.5. Con il quinto motivo di ricorso Ciacci Elisa eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice, rispetto alla mancata produzione ed esibizione di tutti gli avvisi di accertamento, presupposti alle cartelle di pagamento poste allabase del suddetto preavviso di fermo. 6.6.

Con il sesto motivo di ricorso la contribuente deduce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione R.G. N.26293/2016 Cons. est. Valentino Lenoci tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice, con riguardo ai vizi di notifica dell’atto esecutivo edall’incompetenza territoriale del centro operativo di Pescara. 6.7. Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice, rispetto alla richiesta di verifica delle sottoscrizioni degli avvisi di accertamento. 6.8.

Con l’ottavo motivo di ricorso Ciacci Elisa deduce omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice, con riguardo alla illegittimità delle somme richieste a titolo di IVA per la tassa smaltimento rifiuti. 6.9. Con il nono motivo di ricorso la contribuente eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice, rispetto alla mancata chiarezza sulla modalità di determinazione degli interessi applicati ex art.1283 cod. civ.

7. La Corte osserva che il ricorso è, sotto diversi profili,da dichiarare inammissibile nella sua interezza. 7.1. Ed invero, con riferimento ai primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi - s econdo costante giurisprudenza di codesta Corte, il requisito posto dall’art. 366, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., previsto a pena di inammissibilità, è soddisfatto dall’esposizione chiara ed esauriente, anche se non particolareggiata, della vicenda processuale nei precedenti gradi del giudizio.

Dalla lettura del ricorso, R.G. N.26293/2016 Cons. est. Valentino Lenoci pertanto, si dovrebbero poter evincere le posizioni assunte dalle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste alla base delle reciproche pretese, le deduzioni addotte dalle parti stesse a sostegno delle proprie domande ed eccezioni, nonché le argomentazioni formulate in punto di motivazione da parte dei giudici di merito, in modo tale che il giudice di legittimità non debba accedere ad altre fonti o atti del processo per acquisire tali elementi (ex multis, v.

Cass. civ., Sez. VI, 03febbraio 2015, n. 1926). Più in particolare, nel caso in cui siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente, a pena di inammissibilità della censura, deve allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito e anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. 15 settembre 2022, n. 27158); inoltre, allorquando la questione sollevata risulta essere posta per la prima volta davanti questa Corte, non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dalla ricorrente ovvero nella trattazione dei medesimi), e non specificando d'altro canto la ricorrente nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio , la parte « ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di R.G.

N.26293/2016 Cons. est. Valentino Lenoci indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa»(v. al riguardo Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; v. anche Cass. 27 settembre 2021, n. 26147). Orbene, con riferimento al ricorso in oggetto, i primi due motivi sono da considerare inammissibili, in quanto dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso non risulta che la contribuente abbia sollevato, in appello, la questione della validità della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte del preavviso di fermo amministrativo impugnato; anzi, nella sentenza impugnata si dà per pacifica la circostanza che «le cartelle esattoriali alla base del preavviso in parola figurino tutte a suo tempo regolarmente notificate»; né risulta, come detto, uno specifico motivo di appello riguardante la regolarità di tale notificazione. 7.2.

Per quel che riguarda, invece, il terzo motivo di ricorso, in esso si fa riferimento alla prescrizione di crediti per tasse automobilistiche ed IRPEF portate da cartelle di pagamento presupposte, rispetto alle quali, tuttavia, non può farsi questione alcuna, in quanto tali cartelle non risultano impugnate nei termini. 7.3. Con riferimento ai restanti quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo, anch’essi devono ritenersi, nel complesso, inammissibili. 7.3.1. Con il quarto motivo la ricorrente eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, consistente nel «mancato deposito, da parte dei resistenti, degli originali della documentazione relativi ai fatti di cui al giudizio di primo e secondo grado».

R.G. N.26293/2016 Cons. est. Valentino Lenoci Orbene, ai fini della configurabilità del vizio in questione, è necessario che esso riguardi l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, primo comma, num. 6), e 369, secondo comma, num.4), cod. proc. civ.,il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Non è, invece, consentito criticare asseriti errori di convincimento attinenti alla preminente rilevanza attribuita a talune questioni o a talune prove(Cass.20 settembre 2022, n. 27473). Quanto appena precisato, invece, manca all’interno del motivo in questione, posto che la «mancata produzione» di un atto in originale non integra un fatto storico oggetto di discussione tra le parti, ma, semmai, può inficiare il provvedimento impugnato per violazione di legge, ove venga allegata la contestazione, nella fase di merito, della conformità delle copie fotostatiche rispetto all’originale, e la R.G.

N.26293/2016 Cons. est. Valentino Lenoci violazione, quindi, delle norme in materia di valutazione delle prove. 7.3.2. Con riferimento, invece, al quintomotivo di ricorso, anch’esso deve ritenersi inammissibile, posto che il mancato deposito degli avvisi di accertamento posti a fondamento delle cartelle di pagamento è assolutamente irrilevante nel caso di specie, trattandosi di giudizio di impugnazione non delle suddette cartelle (che, come si è visto, non risultano essere state impugnate nei termini), né tantomeno, di impugnazione degli avvisi di accertamento, ma nei confronti del successivo preavviso di fermo amministrativo. 7.3.3.

Anche il sesto motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile. L’omesso esame della questione della “incompetenza” territoriale del Centro operativo di Pescara ai fini dell’emissione dell’accertamento esecutivo n. TJQM00189 è totalmente irrilevante ai fini del giudizio, non vertendosi in tema di impugnazione di detto avviso, che non risulta impugnato nei termini. 7.3.4. Il settimo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, in quanto si denuncia la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 (con riferimento alla sottoscrizione da parte di soggetti non legittimati) in relazione agli avvisi di accertamento presupposti che, come già detto, non risultano impugnati nel presente giudizio. 7.3.5.

Inammissibile è anche l’ottavo motivo di ricorso. Il ricorrente, invero, eccepisce l’illegittimità delle cartelle esattoriali (poste a presupposto della contestata comunicazione preventiva di fermo amministrativo) riguardanti le tasse di smaltimento rifiuti ed il tributo R.G. N.26293/2016 Cons. est. Valentino Lenoci provinciale, in quanto contenenti somme richieste a titolo di IVA. Ma tali cartelle, come si è visto, pur essendo state ritualmente notificate non risultano impugnate nei termini, ragion per cui non può in questa sede discutersi della loro legittimità.

La C.T.R., dal canto suo, ha ritenuto inammissibile l’appello proprio con riferimento ai vizi riguardanti le cartelle, in quanto trattavasi di censure relative ad atti non oggetto del presente giudizio, e non impugnati nei termini (ancorché regolarmente notificati), ragion per cui la ricorrente avrebbe dovuto censurare, al più, in questa sede, la declaratoria di inammissibilità in parte qua dell’appello , e non riproporre questioni relative alla legittimità di atti non impugnati. 7.3.6. Anche il nono motivo è da ritenere inammissibile. La ricorrente eccepisce che, nel preavviso di fermo amministrativo impugnato, non vi è l’indicazione dettagliata delle modalità di calcolo degli interessi.

Dal ricorso e dalla sentenza impugnata, tuttavia, non risulta che tale questione sia stata posta come specifico motivo (di ricorso in primo grado prima, e di appello poi) nelle fasi di merito, ragion per cui tale questione è, in questa sede, inammissibile.

8. In conclusione, l’intero ricorso è da considerare inammissibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti dell’Agenzia delle E ntrate e dell’Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio, in quanto non costituitiin giudizio. Ricorrono le condizioni per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto R.G. N.26293/2016 Cons. est. Valentino Lenoci per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate e della Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 ciascuno per compensi, oltre spese prenotate a debito per la prima, e 15% per rimborso spese gene