Italian Supreme Court allows tax agency's appeal against regional court dismissal of tax assessment against dissolved company's partner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the tax agency's cassation appeal against a regional court decision that had dismissed the agency's claim against a partner of a dissolved company. The regional court had rejected the claim because the agency failed to prove the partner actually received liquidation proceeds from the dissolved entity. The court ruled that the tax authority's right to pursue the partner exists independently of any actual distribution of assets, as the obligation transfers to the partner upon the company's extinction regardless of liquidation outcomes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2495 cod. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: Upon a company's extinction, the tax authority may validly notify and pursue the partner for debts without proving actual asset distribution, as the successor liability persists independently of liquidation results.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29616/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Finmar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, viale Parioli n. 43 , presso lo studio dell’avv. Francesco D’Ayala Valva , che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Gianni Marongiu e Andrea Bodrito giusta procura speciale in calce al controricorso;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 821/01/16, depositata l’8giugno 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24gennaio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 821 / 01 /16 del 0 8 / 0 6 /201 6 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 1686/04/14 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale avevaaccolto il ricorso proposto da Finmar s.r.l. (di seguito Finmar)nei confronti di un avviso di accertamento per IR ES e IVArelative all’anno d’imposta 200 8 . 1.1.
Come si evince anche dalla sentenza della CTR , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di una rettifica del reddito nei confronti della estinta Agave s.n.c., di cui era socia Apogeo s.r.l., anch’essa estinta. L’avviso era notificato a Finmar quale socio di quest’ultima società. 1.2. La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando cheper agire nei confronti del socio, AE avrebbe dovuto provare che vi fosse stata in concreto la distribuzione dell’attivo in favore di Finmar e che quest’ultima avesse effettivamente riscosso la quota alla stessa spettante.
Nel caso di specie, invece, l’Ufficio non aveva fornito la prova richiesta.
2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Finmar resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che Finmar avrebbe dovuto rispondere unicamente in caso di accertamento nei confronti di Apogeo s.r.l. e solo nel caso in cui AE Cons. est. G.M. Nonno avesse fornito la prova dell’acquisizione di beni a seguito della liquidazione della predetta società. 1.1.
Il motivo è fondato. 1.2. Questa Corte ha più volte affermato – sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass. n. 24579 del 09/08/2022; Cass. n. 30736 del 29/10/2021; Cass. n. 24793 del 05/11/2020; Cass. n. 31037 del 28/12/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), sia, infine, con riferimento specifico all’atto impositivo (Cass. n. 30536 del 28/07/2021; Cass. n. 25487 del 12/10/2018) – che, a seguito dell’estinzione della società, l’atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore. 1.3.
Invero, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013). 1.4. Inoltre, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali (e, quindi, anche di AE) ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti che, Cons. est.
G.M. Nonno ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si siano trasferiti ai soci (Cass. n. 26758 del 12/09/2022). 1.5. La eventuale mancanza di utili derivanti dalla ripartizione finale potrà, se del caso, essere fatta valere in sede esecutiva (in questo senso si vedano Cass. n. 15713 del 12/08/2004; Cass. n. 15036 del 15/07/2005; Cass. n. 279 del 10/01/2017 e Cass. n. 22629 del 16/10/2020) e, comunque, il relativo onere probatorio grava sul contribuente e non già sull’Amministrazione finanziaria. 1.6. La sentenza impugnata non si è conformata ai superiori principi di diritto. 1.6.1.
L’avviso di accertamento nei confronti della estinta Agave s.n.c. è stato, infatti, legittimamente notificato a Framar, quale socio diApogeo s.r.l., a sua volta estinta, essendosi nella specie verificato un doppio evento successorio, idoneo a fare ricadere i debiti di Agave s.n.c. in capo prima ad Apogeo s.r.l. e quindi al socio di quest’ultima, odierno controricorrente. 1.6.2. Tale notifica è poi legittima indipendentemente dalla eventuale distribuzione di utili in capo a Framar a seguito della liquidazione di Apogeo s.r.l., atteso che AE ha comunque interesse all’accertamento del proprio credito, dovendo ogni questione in merito essere fatta valere in sede esecutiva. 1.6.3.
Resta da precisare che, proprio in ragione dei principi sopra evidenziati, la censura di AE si rivela esaustiva, senza che possa configurarsi alcun giudicato interno in ordine alla limitazione della responsabilità alla ripartizione finale degli utili.
2. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Cons. est. G.M. Nonno
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa comp