Tax court dismissed appeal as tax dispute extinguished by simplified payment deadline lapse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a simplified payment request within the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's compliance and noted that no other party requested a hearing extension. Consequently, the court ruled the proceedings terminated without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer submits a simplified payment request and no party requests a hearing extension within the prescribed period, the tax litigation is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3415/2018 R.G. proposto da: Romano Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv. Ermanno Iencinella, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 72, presso lo studio dell’Avv. Enrichetta Maria Drago; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 3371/03/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n. TKFO11400564/2011.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma,