Cassation appeal remitted to First President for section assignment due to non-tributary nature of road violation fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to the First President for assignment to the appropriate tabularly competent section. The underlying dispute involved an appeal against a court confirming administrative fines for road code violations, which the Court identified as non-tributary credits. Consequently, the procedural outcome was a remand rather than a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, cod. civ. proc.: When the subject matter of a cassation appeal concerns non-tributary administrative credits, the case is remitted to the First President for assignment to the tabularly competent section.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20913/2014 R.G. proposto da : MANISCALCO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. Delfo Maria Sambataro in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma alla via Gabriele Camozzi n. 1; -ricorrente – contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona delDirettore pro tempore -intimata- nonché ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Angela Raimondo, in forza di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliatapresso gli uffici dell’Avvocatura in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21; SANZIONI AMMINISTRATIVE- controric orrente - avverso la sentenza n. 8351 / 14 emessa in data 10 /0 4 /201 4 e depositata in pari data dal Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023dal consigliere relatore dott. Federico Lume. Rilevato che:
1. Alessandro Maniscalco proponeva appello al Tribunale di Roma contro la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 564/13, depositata in data 12/02/2013, nel giudizio avverso cartella di pagamento n. 09720120080321106000.
2. Il Tribunale, con sentenza n. 8351 / 14 emessa in data 10/04/2014 ai sensi dell’art. 281-sexiescod. proc. civ., confermava la sentenza impugnata.
3. Contro tale sentenza Alessandro Maniscalco propone ricorso per cassazione affidato a ad un motivo. Resiste con controricorso Roma Capitale. E’ rimasta intimata Equitalia sud s.p.a. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/06/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: La materia del contendere riguarda, come emerge pacificamente dalla sentenza del Tribunale di Roma impugnata , una cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e quindi relativa acrediti che non hanno natura tributaria. Di conseguenza gli atti vanno rimessi alla Prim a Presi dente , affinc hé possa valutare l'assegnazione alla sezione tabellarmente competente.
P.Q.M.
rimette gli atti allaPrima Presidente per la eventuale assegnazione alla sezione di questa Corte tabellarmente compete